Sblocca cantieri: sì alla fiducia dalla Camera
Pubblicato il 13 giugno 2019
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L’Aula della Camera, con 318 voti favorevoli e 236 contrari, ha accordato al Governo la propria fiducia sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, del Ddl di conversione, con modificazioni, del DL n. 32/2019.
Voto finale sulla conversione, oggi
Il voto finale sullo “sblocca- cantieri” - che si ricorda, doveva essere convertito entro il 17 giugno - è previsto per oggi, 13 giugno.
Il provvedimento è stato modificato nel corso del suo esame al Senato, con ritocchi che hanno interessato le diverse disposizioni, sia quelle volte al rilancio del settore dei contratti pubblici e all'accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana, sia quelle destinate alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici.
Ultime modifiche al Codice dei contratti
Diverse modifiche hanno interessato il Codice dei contratti pubblici, rispetto al quale si rammenta la sospensione, fino al 31 dicembre 2020:
- della disciplina sulle modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture (prevedendo, nel frattempo, la possibilità che questi enti gestiscano in proprio le gare d’appalto di qualsiasi importo;
- del divieto di "appalto integrato", ovvero del divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori;
- dell'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC.
Tra le altre novità, sono ricomprese anche la sostituzione delle linee guida dell’ANAC con un nuovo regolamento unico appalti e il temporaneo innalzamento del tetto del subappalto dal 30% al 40% (con cancellazione dell’obbligo di nominare con l’offerta almeno tre potenziali subappaltatori).
Organo di controllo nelle grandi SRL
Durante il passaggio del testo al Senato, è stato anche introdotto un ritocco al nuovo Codice della crisi di impresa, con riferimento alla nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata.
E’ stato così disposto che la nomina del revisore o anche dell’organo di controllo sia obbligatoria nelle ipotesi in cui, per due esercizi consecutivi, venga superato uno di questi limiti:
• totale dell'attivo dello stato patrimoniale di 4 milioni di euro (rispetto agli attuali 2 milioni di euro);
• ricavi delle vendite e delle prestazioni di 4 milioni di euro (rispetto agli attuali 2 milioni di euro);
• numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio di 20 unità (rispetto alle attuali 10 unità).
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