Sanzioni sempre dovute
Pubblicato il 04 dicembre 2006
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Un contribuente impugna un avviso di rettifica ai fini dell’Invim, imposta abrogata dall’Irap. tributaria regionale condivide l’assunto circa la non debenza delle sanzioni irrogate, a sensi dell’articolo 25, comma 2, del Dlgs numero 472/97. ne sconfessa la conclusione, sostenendo – sentenza 24991 del 2006 – che l’abrogazione di un tributo non fa venir meno le sanzioni relative alle violazioni commesse in un’epoca in cui il tributo era ancora in vigore.
In verità, la corretta attuazione del decreto sulle sanzioni tributarie comporta che le relative regole trovino applicazione alle violazioni non ancora contestate, o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Dal che consegue l’applicabilità dell’articolo 3 del Dlgs 472 ai procedimenti in corso alla data di sua entrata in vigore, ovvero il 1° aprile 1998. Nel citato articolo 3 è, per giunta, enunciato il principio di legalità, che recita: “nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”. Alla stregua dei detti assunti, le conclusioni di Cassazione precedenti alla sentenza in commento erano di segno opposto. Tuttavia, pesa sulla pronuncia della Suprema Corte numero 24991 che l’impunità di violazioni relative a tributi abrogati (o che si sa che saranno abrogati) possa rappresentare un incentivo all’evasione.
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