Sanzioni ridotte per l’invio tardivo

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di Milano, con la sentenza n. 537/33/07, si è pronunciata in materia di adempimenti fiscali ed estensione del ravvedimento operoso, come previsto dalla Finanziaria per il 2007. Il contenzioso era sorto tra il Fisco ed un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni in quanto quest’ultimo aveva trasmesso, entro 90 giorni dalla scadenza, 32 dichiarazioni modello Unico 2004 e 76 dichiarazioni per l’anno d’imposta 2003, con un ritardo, quindi, superiore a 90 giorni. ha sottolineato che, secondo 2007, le sanzioni poste a carico dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale, nonché degli intermediari incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, devono essere ricondotte nell’alveo delle sanzioni amministrativo-tributarie, con conseguente applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso. ha, inoltre, ricordato che, prima della Finanziaria 2007, già l’agenzia delle Entrate, aveva chiarito che la sanzione prevista dall’articolo 7 bis del Dlgs 471/97 non avesse carattere tributario, ma amministrativo. ha tenuto conto, tra le altre cose, del fatto che non fosse stato recato all’Erario nessun danno economico o patrimoniale, applicando così una riduzione della sanzione.

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