Sanzioni ridotte fino alla metà nell’ambito delle frodi carosello
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 11 aprile 2013
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Con la sentenza n. 8722 del 10 aprile 2013, la Corte di cassazione ha sottolineato l’applicabilità, anche per le sanzioni irrogate al contribuente nell’ambito di una frode carosello, della disposizione di cui al quarto comma dell’articolo 7 del Decreto legislativo n. 472 del 1997, ai sensi della quale la sanzione medesima può essere ridotta fino alla metà del minimo, in presenza di eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione delle stesse rispetto all'entità del tributo.
La citata disposizione, in mancanza di specifiche eccezioni,– ricordano i giudici di legittimità - si applica ad ogni genere di sanzioni, e dunque, anche al caso evidenziato, non ostandovi, peraltro, nemmeno eventuali disposizioni comunitarie.
- Il Sole-24Ore – Norme e Tributi, p. 23 - Nelle frodi carosello sanzione riducibile a metà del minimo - Iorio - www.csm.it
- ItaliaOggi, p. 25 – Sanzioni meno salate nelle frodi carosello - Alberici - www.csm.it
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