Sanzioni per abuso di informazioni privilegiate, retroattività della lex mitior

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Sanzioni per abuso di informazioni privilegiate, retroattività della lex mitior

La Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità della disposizione di cui all’articolo 6, comma 2, del Decreto legislativo n. 72/2015, in materia di abusi di mercato.

La disposizione transitoria in oggetto è stata censurata nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate per quel che concerne le sanzioni amministrative per l’abuso di informazioni privilegiate dal comma 3 dello stesso art. 6.

Disposizione transitoria su sanzioni amministrative illegittima

Sul punto, la Consulta - sentenza n. 63 del 21 marzo 2019 - ha evidenziato come la sanzione amministrativa prevista dall’art. 187-bis del D.lgs. n. 58/1998 abbia natura punitiva, e soggiaccia, pertanto, alle garanzie che la Costituzione e il diritto internazionale dei diritti umani assicurano alla materia penale, ivi compresa la garanzia della retroattività della lex mitior, ovvero della legge che mitiga il trattamento punitivo.

Così, la deroga stabilita dalla disposizione in esame, per quanto riguarda la retroattività in mitius del più favorevole regime sanzionatorio introdotto dal D.lgs. n. 72/2015, è stata ritenuta non legittima rispetto al parametro della ragionevolezza della misura.

In particolare – si legge nella decisione – “la scelta del legislatore del 2015 di derogare alla retroattività dei nuovi e più favorevoli quadri sanzionatori risultanti dal d.lgs. n. 72 del 2015 sacrifica irragionevolmente il diritto degli autori dell’illecito di abuso di informazioni privilegiate a vedersi applicare una sanzione proporzionata al disvalore del fatto, secondo il mutato apprezzamento del legislatore. Mutato apprezzamento che riflette, evidentemente, la consapevolezza del carattere non proporzionato di un minimo edittale di centomila euro”.

Conseguentemente, è stata pronunciata la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito disciplinato dall’art. 187-bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

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