Sanzioni CONSOB anche agli amministratori indipendenti

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Sanzioni CONSOB anche agli amministratori indipendenti

Tutti gli amministratori, inclusi quelli indipendenti o non esecutivi, sono tenuti a vigilare attivamente sulla gestione della società di capitale e a garantire la trasparenza delle operazioni.

La responsabilità amministrativa non è limitata ai soli amministratori delegati, ma si estende all'intero consiglio di amministrazione, richiedendo un'attivazione tempestiva e informata per prevenire illeciti e danni agli investitori.

Informazioni incomplete nei prospetti informativi: responsabilità di banca e amministratori 

Con la sentenza n. 15685 del 5 giugno 2024, la Corte di Cassazione ha definitivamente confermato le sanzioni amministrative pecuniarie imposte dalla CONSOB a una banca e ai suoi amministratori.

Queste sanzioni erano state irrogate per violazione dell'articolo 94, secondo comma, del Testo Unico della Finanza (TUF).

La banca e i suoi amministratori erano stati sanzionati per aver omesso informazioni complete nei prospetti informativi relativi ad alcune operazioni di aumento di capitale.

Le informazioni mancanti riguardavano le valutazioni del consulente incaricato di assistere la banca nella stima del valore delle azioni.

L'istituto di credito e gli amministratori si erano rivolti alla Suprema corte dopo che la Corte d'appello aveva confermato il provvedimento della CONSOB.

Responsabilità degli amministratori indipendenti e non esecutivi

Tra gli amministratori sanzionati vi erano anche degli amministratori indipendenti e non esecutivi che lamentavano la sussistenza di una propria responsabilità.

Gli amministratori indipendenti, in particolare, sono membri del consiglio di amministrazione senza legami con la gestione operativa, il che garantisce l'imparzialità nelle decisioni.

Gli amministratori non esecutivi, pur essendo parte del consiglio, non sono coinvolti nella gestione quotidiana dell'azienda.

Gli Ermellini, sul punto, hanno reso un'ampia disamina in cui hanno richiamato i doveri che sorgono in capo al consiglio di amministrazione di una banca quotata.

Amministratori non esecutivi

La Corte, in primo luogo, ha ribadito che tutti i membri del consiglio di amministrazione di una società bancaria, inclusi gli amministratori non esecutivi, hanno doveri di particolare rilevanza e devono agire in modo informato.

Gli amministratori non esecutivi sono tenuti a esigere supplementi di informazioni e a ostacolare eventi dannosi, rispondendo in caso di mancata utile attivazione.

Nella vicenda esaminata, le attività oggetto di causa avrebbero dovuto indurre gli amministratori, anche non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere più informazioni o ad attivarsi in altro modo.

Doveri di vigilanza e attivazione

La Suprema Corte ha sottolineato che il dovere di agire informati non dipende dalle segnalazioni degli amministratori delegati.

Anche gli amministratori privi di deleghe devono possedere una conoscenza costante e adeguata del business, contribuendo all'efficace governo dei rischi e monitorando le scelte degli organi esecutivi.

Prova della responsabilità

Questa interpretazione, tuttavia, non vale ad accollare una responsabilità oggettiva agli amministratori non esecutivi.

Gli stessi amministratori sono perseguibili ove ricorrano comunque alcune condizioni, quali:

  • la condotta di inerzia;
  • il fatto pregiudizievoli antidoveroso;
  • il nesso causale tra condotta e fatto;
  • la colpa consistente nel non aver rilevato colposamente i segnali della altrui illecita gestione pur percepibili con la diligenza della carica e nel non essersi ultimamente attivati al fine di evitare l'evento.

Sotto il profilo probatorio, ciò comporta che spetta al soggetto che afferma la responsabilità, allegare e provare, a fronte dell'inerzia dei consiglieri non delegati, l'esistenza di segnali di allarme che avrebbero dovuto indurli ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo.

Per contro, è onere degli amministratori dimostrare di aver adottato la condotta attiva dovuta o che una causa esterna ha reso impossibili azioni volte a scongiurare il danno.

Ruolo e responsabilità degli amministratori indipendenti

Anche gli amministratori indipendenti, inoltre, sono gravati dei doveri tipici degli amministratori e devono monitorare l'attività degli esecutivi.

Il loro ruolo include il compito di verificare l'operato degli altri amministratori per evitare abusi e assicurare trasparenza e correttezza.

Anzi - precisa la Cassazione - "gli amministratori indipendenti cumulano le tipiche attribuzioni gestorie "stricto sensu", alle peculiari competenze di monitoraggio dell'attività degli esecutivi, al punto che il loro ruolo attivo essenziale attiene proprio alla verifica dell'operato degli altri amministratori e del manager per evitare che vengano commessi abusi da parte di chi esercita il potere all'interno della società ed assicurare che la medesima società persegua, nello svolgimento della propria attività, i principi di trasparenza e correttezza".

Dovere di attivarsi

Resta quindi confermata, pure per gli amministratori indipendenti, l'interpretazione giurisprudenziale in forza della quale, a fronte di una vicenda di assoluta rilevanza per la gestione della società - quale un’offerta al pubblico finalizzata ad un aumento di capitale - sussiste in capo all'intera compagine amministrativa il dovere di attivarsi, con conseguente connessa rilevanza della loro condotta omissiva nella causazione dell'illecito (Cassazione n. 18846/2018).

Le conclusioni della Corte di cassazione

Nel caso di specie, la Corte di appello aveva evidenziato che a tutti i componenti del consiglio di amministrazione era attribuibile la predisposizione dei prospetti approvati.

I giudici di merito avevano poi correttamente differenziato le posizioni con riguardo alle specifiche deleghe conferite in riferimento alla quantificazione delle rispettive sanzioni.

Come detto, andava escluso che rilevasse, ai fini della responsabilità, la distinzione tra amministratori delegati e amministratori indipendenti.

La Cassazione, in definitiva, ha ritenuto la relativa statuizione incensurabile in sede di legittimità.

Tutti i ricorsi, ciò posto, sono stati respinti.

Tabella di sintesi della sentenza

Sintesi del caso Una banca e i suoi amministratori sono stati sanzionati dalla CONSOB per la violazione dell'articolo 94, secondo comma, del Testo Unico della Finanza (TUF). La violazione riguardava informazioni incomplete nei prospetti informativi relativi ad alcune operazioni di aumento di capitale.
Questione dibattuta La questione esaminata riguarda la responsabilità degli amministratori, inclusi quelli indipendenti e non esecutivi.
Soluzione della Corte di Cassazione La Corte di Cassazione ha respinto tutti i ricorsi presentati, confermando le sanzioni amministrative della CONSOB. La Corte ha stabilito che tutti gli amministratori, indipendenti e non esecutivi inclusi, hanno il dovere di vigilare attivamente sulle operazioni societarie e garantire la completezza delle informazioni fornite agli investitori.
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