Sanzioni amministrative definitive
Pubblicato il 10 giugno 2016
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Per far parte della Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese agricole devono:
- non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui al punto precedente;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
A tal proposito è stato chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quando le sanzioni amministrative siano da intendersi “definitive” e, con nota prot. n. 11559 del 7 giugno 2016, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha chiarito che le imprese non potranno considerarsi destinatarie di una sanzione amministrativa definitiva qualora:
- provvedano ad estinguere l'illecito attraverso la procedura di diffida, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004;
- provvedano ad estinguere l'illecito attraverso il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981;
- non siano ancora destinatarie di una ordinanza-ingiunzione, nonostante siano scaduti i termini per l'estinzione degli illeciti secondo le modalità di cui ai punti precedenti.
Non si può inoltre – conclude la nota ministeriale - considerare definitiva una sanzione irrogata con ordinanza-ingiunzione, laddove tale provvedimento sia stato impugnato nei termini di legge.
- eDotto.com – Edicola dell’1 settembre 2015 - Rete del lavoro agricolo di qualità. Al via le istanze di adesione – Moscioni
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