Salvaguardia “10.130”, verifica dei redditi per l'ammissione
Autore: Cristina Ricciolini
Pubblicato il 20 settembre 2013
Condividi l'articolo:
Con messaggio n. 14804, del 19 settembre 2013, l'Inps interviene in merito alla c.d. “terza salvaguardia” (legge n. 228/2012), fornendo istruzioni operative sui controlli da effettuare sullo svolgimento di attività lavorativa riguardante i lavoratori prosecutori volontari e i cessati in base ad accordi individuali o collettivi.
Per gli autorizzati al versamento dei contributi volontari, i riferimenti che le Sedi devono considerare ai fini delle verifiche per l'accesso al beneficio sono:
- il periodo dell'attività svolta: dopo il 4 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2011,
- il reddito annuo lordo relativo a tale periodo: pari o inferiore a euro 7.500,00.
Non rileva il reddito lordo percepito per attività lavorativa svolta dopo l'autorizzazione e fino al 4 dicembre 2011.
I riferimenti per i lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo sono invece:
- l'attività svolta dopo il 30 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012,
- il reddito annuo lordo in tale periodo, che deve essere pari o inferiore a euro 7.500,00.
Non rileva il reddito percepito per attività lavorativa svolta dopo la cessazione e sino al 30 giugno 2012.
E' di euro 7.500,00 il reddito lordo annuo, periodo gennaio-dicembre, che si deve valutare per gli anni successivi al 2011 per i prosecutori volontari e al 2012 per i lavoratori cessati.
Le Sedi territoriali sono tenute a contattare i soggetti interessati e a chiedere il rilascio di una dichiarazione di responsabilità qualora non ci sia certezza sui redditi conseguiti dai soggetti interessati alla salvaguardia, prima di procedere ad un'eventuale esclusione.
Tali verifiche e parametri valgono anche per i soggetti esclusi dalle prime due salvaguardie, ora potenziali riammessi a questa terza.
Le Sedi, inoltre, contatteranno i prosecutori volontari o i cessati in regola con i parametri richiesti ricordando loro che, per accedere al beneficio della salvaguardia “10.130”, devono presentare – entro il 25 settembre 2013 – apposita istanza, rispettivamente all'Inps e alle DTL competenti.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: