Saltare l'assegno non è reato

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Per la Cassazione, sentenza n. 45273 del 4 dicembre 2008, non commette reato il genitore che, nonostante sia ancora giovane, non abbia versato l'assegno di mantenimento per i figli dopo aver perso il posto di lavoro. I giudici di legittimità, in particolare, hanno annullato, con rinvio, la condanna impartita, dai giudici di merito, ad un padre per mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza, alla ex moglie e alla figlioletta. L'uomo, dopo la chiusura della società nella quale lavorava, aveva comunque cercato altri lavoretti saltuari, racimolando qualche soldo da dare alla figlia. La Corte, nel sottolineare come, generalmente, “il reato si configura per la semplice mancata corresponsione all'ex coniuge dell'assegno nella misura disposta dal giudice, senza che sia necessaria la verifica della mancanza nel beneficiario dei mezzi di sussistenza e, ai fini della sua integrazione, è sufficiente anche un inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione” ha precisato, altresì, che il fatto che la norma sanzioni penalmente il mero inadempimento dell'obbligo non esclude la rilevanza dell'eventuale incapacità economica dell'obbligato, qualora la stessa “sia assoluta e non ascrivibile a colpa”.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 36 – Saltare l'assegno non è reato – Alberici

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