Saldo e stralcio e rottamazione ter, lettere con l’esito dell’istanza

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Saldo e stralcio e rottamazione ter, lettere con l’esito dell’istanza

L’AdER sta inviando le comunicazioni sull’esito della domanda, con importo dovuto e modalità di pagamento, ai contribuenti che hanno chiesto di aderire ai provvedimenti di definizione agevolata delle cartelle.

Una copia della comunicazione sarà disponibile (a partire dal mese di novembre) nell’area riservata del portale, mentre in area pubblica, senza necessità di pin e password, sarà possibile chiederne una copia compilando un form dedicato.

Due le tipologie di missive:

  1. “Comunicazione delle somme dovute relativa alla definizione per estinzione dei debiti”, in risposta alle dichiarazioni presentate per il “saldo e stralcio”;
  2. “Comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata”, in risposta alle domande di adesione alla “rottamazione-ter” nella fase di riapertura.

Quest’ultima è rivolta ai ritardatari della rottamazione-ter, cioè chi ha mancato l’appuntamento entro la scadenza iniziale del 30 aprile scorso e ha usufruito della riapertura dei termini fino al 31 luglio 2019.

È quanto fa sapere l’Agenzia delle entrate-Riscossione attraverso un comunicato stampa del 18 ottobre 2019.

Le comunicazioni sono trasmesse dall’Agenzia tramite Pec, se i contribuenti in fase di adesione hanno indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, o mediante lettera raccomandata.

L’invio - ex Lege n. 145/2018 - sarà completato, come previsto dalla legge, entro il 31 ottobre 2019.

La scadenza della prima rata è fissata dalla legge al 30 novembre 2019, che cadendo di sabato slitta a lunedì 2 dicembre.

Nel comunicato, l’Agenzia della riscossione ricorda che rientrano nel “saldo e stralcio” (Legge n. 145/2018) i contribuenti persone fisiche che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica (ISEE del nucleo familiare inferiore a 20 mila euro). Per questa tipologia di agevolazione è previsto il pagamento nella misura che varia dal 16 al 35% dell’importo dovuto, già scontato di sanzioni e interessi.

La “rottamazione-ter” (Decreto Legge n. 119/2018) prevede invece l’annullamento esclusivamente delle sanzioni e degli interessi di mora.

Saldo e stralcio e rottamazione ter. Contenuto delle lettere

Nella prima tipologia di missiva - “Comunicazione delle somme dovute relativa alla definizione per estinzione dei debiti” - sono indicati per tutte le cartelle:

  • gli importi dovuti per il “saldo e stralcio”;
  • gli importi esclusi dal “saldo e stralcio” (perché non sussistono i requisiti di grave e comprovata difficoltà economica o perché i tributi non rientrano nell’ambito applicativo del “saldo e stralcio”) e ricondotti nell’ambito della “rottamazione-ter”.

Per ciascuna delle due tipologie di comunicazioni, sono previsti 5 differenti codici (riportati in prima pagina nel campo “Documento rif.”):

  1. AT (Accoglimento totale della richiesta), comunica che tutti i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono definibili e riporta il calcolo di quanto dovuto;
  2. AP (Accoglimento parziale della richiesta), riguarda quei contribuenti che hanno una parte degli importi da pagare in forma agevolata ma anche debiti non “rottamabili”;
  3. AD, riservato alle adesioni con tutti i debiti definibili per i quali nessun importo risulta dovuto;
  4. AX, riservato ai contribuenti che hanno una parte degli importi definibili per i quali non devono pagare nulla, mentre hanno un debito residuo da pagare per debiti non “rottamabili";
  5. RI, per le adesioni alla “rottamazione-ter” o al “saldo e stralcio” che vengono rigettate in quanto i debiti indicati nella dichiarazione non rientrano in nessuno dei due istituti e quindi l’importo deve essere pagato senza agevolazioni.

Nel caso in cui il contribuente abbia presentato più di una dichiarazione di adesione, l’Agente della riscossione invierà, per ciascuna, una specifica lettera.

Con la comunicazione sono forniti i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione (per il saldo e stralcio fino a 5 rate in tre anni, per la “rottamazione-ter” fino a 17 rate in cinque anni).

Se il piano di dilazione prevede più di 10 rate, la Comunicazione di ottobre conterrà i primi 10 bollettini di pagamento; mentre, i rimanenti, saranno inviati successivamente, prima della scadenza dell’undicesima rata.

Nelle lettere di tipo AT e AP è riportata una Tabella di ripartizione delle rate suddivisa in sezioni, in considerazione delle diverse casistiche che possono presentarsi anche in relazione al numero massimo di rate concedibili, previste dalla legge:

  • sezione “saldo e stralcio”: presente nel caso in cui ci sia un importo da pagare a titolo di “saldo e stralcio”, per il quale è previsto un numero massimo di cinque rate;
  • sezione “rottamazione-ter”: presente nel caso in cui ci sia un importo da pagare a titolo di “rottamazione-ter”, per il quale è prevista la ripartizione automatica in 17 rate per mancato accoglimento del “saldo e stralcio”. Questo si verifica sia per assenza dei requisiti oggettivi (carichi che non rientrano nell’ambito applicativo del saldo e stralcio) e/o assenza dello stato di grave e comprovata difficoltà economica;
  • sezione “rottamazione-ter, comma 23”: presente nel caso in cui ci sia un importo da pagare a titolo di “rottamazione-ter” per carichi definibili ai sensi dell’art. 3, comma 23, del Decreto Legge n. 119/2018. È questo il caso in cui il contribuente aveva presentato a suo tempo una dichiarazione di adesione alla “rottamazione-bis” senza poi regolarizzare i pagamenti di luglio, settembre e ottobre 2018. Per i carichi rientranti in questa fattispecie e per i quali non ci sono le condizioni, analoghe a quelle sopra rappresentate, per essere ammesso al “saldo e stralcio” è prevista la ripartizione automatica in 9 rate.

Saldo e stralcio e rottamazione ter. Ammessa la compensazione 

È possibile pagare:

  1. direttamente agli sportelli dell’Agenzia, presso la propria banca e negli uffici postali;
  2. agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill;
  3. nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
  4. con il proprio internet banking, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App Equiclick tramite la piattaforma pagoPA;
  5. mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Per l’addebito diretto su conto corrente è necessario presentare la richiesta di attivazione del mandato alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario.

Se per la scadenza del 30 novembre 2019, il servizio è richiesto dopo il 10 novembre prossimo, l‘addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva e, di conseguenza, il pagamento del 30 novembre 2019 dovrà essere eseguito con una delle altre modalità.

Si ricorda che il mancato, insufficiente o tardivo versamento (oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge), anche di una sola rata, determina l’inefficacia della definizione agevolata.

È possibile effettuare il pagamento anche solo per alcuni dei carichi compresi nella dichiarazione di adesione.

In questo caso, a partire dal mese di novembre sarà disponibile un servizio sul portale AdER per scaricare i relativi bollettini da utilizzare per il versamento.

Per i carichi esclusi dal pagamento, invece, la definizione non produrrà effetti e Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà riprendere le attività di recupero.

Allegati Anche in
  • edotto.com - Edicola del 17 ottobre 2019 - Decreto fiscale. Rottamazione ter, proroga rata - G. Lupoi

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