Sì ai contatti di lavoro a termine se esistono esigenze territoriali
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 30 maggio 2011
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L’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di quelli assenti non deve essere necessariamente legata a ontologiche esigenze tecniche. In una grande azienda, l’esigenza di sostituzioni si presenta in misura durevole e continuativa e non ha il carattere della temporaneità.
Queste le importanti conclusioni cui giunge la Corte di cassazione con la sentenza n. 11358/2011, con cui i Supremi giudici offrono una lettura meno formalistica dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 368/2003 sul lavoro a tempo determinato.
Accogliendo in parte il ricorso presentato da Poste Italiane Spa, la Corte ammette che nel giudizio istaurato per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per la configurabilità della risoluzione per mutuo consenso è necessario che sia accertata una chiara e comune volontà delle parti. Quindi, il ritardo con cui viene presentata la domanda giudiziale può essere giustificato facendo riferimento alla necessità di attendere il consolidamento della giurisprudenza sulla questione e non comporta una risoluzione del contratto. L’apposizione di un termine al contratto, nel caso di sostituzione di lavoratori, si deve considerare legittima se la sostituzione è legata oltre che ad esigenze ontologiche anche ad altre indicazioni, come l’ambito territoriale di riferimento e il luogo della prestazione lavorativa. È comunque necessario che tali fattori siano verificabili, per garantire che la grande azienda ha agito nell’ottica della massima trasparenza.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 15 - Assenze: sì a postini a termine - Bresciani
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