Ruling internazionale con modalità operative

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Ruling internazionale con modalità operative

Pronte le indicazioni operative dell'Agenzia delle Entrate per le imprese con attività internazionale. Il direttore dell'Agenzia ha, infatti, firmato il provvedimento n. 2016/42295 del 21 marzo 2016, che ha sostituito il precedente provvedimento del 23 luglio 2004, con le regole per gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, che vogliono stipulare intese preventive con le Entrate per regolare anticipatamente il trattamento fiscale di alcune operazioni transnazionali.

La disciplina del cosiddetto ruling internazionale è stata introdotta dal decreto internazionalizzazione (Dlgs 147/2015), che ha introdotto il nuovo art. 31-ter al D.P.R. n. 600/1973, dedicato agli “Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale”.

Cosa è il ruling?

La facoltà riconosciuta alle imprese con attività internazionale è quella di accedere ad una procedura di ruling finalizzata alla stipula di accordi preventivi con riferimento a determinati ambiti.

Nello specifico, gli ambiti entro i quali le imprese possono stringere accordi preventivi con il Fisco sono i seguenti:

  • il regime dei prezzi di trasferimento,
  • la determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza,
  • l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione;
  • la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione;
  • l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali.

Con il provvedimento n. 2016/42295, l'Agenzia detta le disposizioni attuative delle nuove norme, fissando modalità e termini della procedura, che trova attuazione proprio dalla data di pubblicazione del provvedimento (21 marzo 2016) e che può essere applicata anche ai procedimenti volti alla stipula di accordi preventivi già avviati e non ancora conclusi.

Ruling in caso di trasferimento di residenza

Una novità del decreto internazionalizzazione, ribadita nel provvedimento agenziale, è la possibilità di concludere accordi preventivi sui valori di uscita o di ingresso nel caso di trasferimento della residenza da/oppure verso l'estero in caso di stabili organizzazioni.

L'accordo preventivo, inoltre, è indispensabile nel caso di trasferimento da Stati oppure territori non White list, perchè in caso contrario il valore fiscale delle attività e passività trasferite sarebbe assunto non al valore normale e proprio per la determinazione di quest'ultimo – in assenza di intese preventive – si potrebbe andare incontro a contenziosi lunghi ed incerti.

Modalità di accesso alla procedura di ruling e contenuto essenziale

Il provvedimento disciplina le modalità di accesso alla procedura, stabilendo che le imprese interessate devono inviare apposita istanza all’ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate, direzione centrale Accertamento, settore Internazionale, alla sezione di Roma oppure a quella di Milano, in carta libera; l'istanza va inoltrata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente all’ufficio, che rilascia ricevuta al momento della presentazione. Inoltre, copia dell’istanza, con relativa documentazione, va inviata anche in formato elettronico. Questa un'altra novità del provvedimento sotto il profilo procedurale.

La richiesta, contenente alcuni specifici elementi indicativi, a pena di inammissibilità, viene esaminata dall'ufficio, che entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, ne comunica l’ammissibilità all’interessato.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola 22 settembre 2015 - Decreto internazionalizzazione. Oggi in Gazzetta Ufficiale – Moscioni

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