Rottamazione salva con rate tardive
Pubblicato il 19 dicembre 2016
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Nel corso di un seminario che è stato organizzato venerdì 16 dicembre a Roma dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Equitalia ha chiarito alcuni dei principali quesiti sollevati dalla categoria professionale sul tema della definizione agevolata, di cui all'articolo 6-ter del Decreto fiscale n. 193/2016.
Obbligo di pagare le rate in scadenza
Il citato decreto legge (articolo 6), con riferimento alle dilazioni in corso, prevede che la definizione agevolata è ammessa a condizione che il debitore versi le rate in scadenza nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016.
Equitalia, a tal proposito, precisa che questo requisito non riguarda coloro che sono già decaduti da una pregressa rateazione, mentre ne sono interessati tutti i soggetti che hanno rateazioni non decadute al 24 ottobre scorso, data di entrata in vigore del Dl 193/2016.
Per i debitori decaduti alla data del 24/10/2016 non si ravvisa, così, alcuna necessità di dover pagare le rate, mentre per coloro che, a quella data, avevano rateazioni in essere resta l'obbligo di onorare i pagamenti.
Data questa precisazione, dovrebbero risultare esclusi dalla condizione in esame i debitori che si sono visti accordare i piani di rientro successivamente a tale data.
Equitalia, inoltre, con un ulteriore chiarimento a favore dei contribuenti precisa che il versamento delle rate può avvenire anche tardivamente, ma, comunque, rispettando il termine del 31 marzo 2017, data entro la quale deve essere trasmesso il modello di adesione a Equitalia, e che vengano versati anche gli interessi di mora.
Debitori con rate pregresse non versate
Il problema sollevato ad Equitalia riguardava però nello specifico quei debitori che, alla data del 24/10/2016, si trovavano con rate pregresse non versate, pur in presenza di una dilazione in corso.
Equitalia, nelle sue risposte, ha precisato che nella imputazione dei pagamenti occorre comunque applicare le regole dell’articolo 31 del Dpr 602/1973.
Secondo tale norma, i versamenti sono imputati prioritariamente alle rate scadute e, per rispettare l’onere in esame, il debitore deve in primo luogo pagare l’intero importo scaduto e in aggiunta le rate dell’ultimo trimestre. L’unica apertura consiste nell’ammettere il pagamento tardivo del dovuto, inclusi gli interessi di mora, al più tardi, entro la data di presentazione della domanda di definizione.
La suddetta posizione appare, però, non condivisibile dal momento che le regole ordinarie di imputazione di cui all’articolo 31, Dpr 602/73 devono cedere il passo alla disciplina speciale del Dl 193/2016.
Il Legislatore in tale ambito è stato chiaro nello specificare, infatti, che la sanatoria sussiste a condizione che “risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016”.
Pignoramenti
Fino alla presentazione della domanda, Equitalia prosegue tutte le attività cautelari ed esecutive, dato che la legge non prevede una moratoria generalizzata, nella fase precedente l’attivazione della procedura di definizione.
Dunque, secondo gli ultimi chiarimenti resi ai commercialisti ed esperti contabili, solo la presentazione della domanda di rottamazione può bloccare nuove azioni esecutive e cautelari, mentre la domanda di adesione non può bloccare i pignoramenti del terzo già iniziati.
- eDotto.com – Edicola 12 dicembre 2016 - Rottamazione ruoli Seminario Cndcec-Equitalia – Pichirallo
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