Rottamazione quater con proroga: la Riscossione aggiorna le Faq
Pubblicato il 15 maggio 2023
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Più tempo per i contribuenti che vogliono aderire alla definizione agevolata delle cartelle fiscali. E’ stato il cosiddetto Decreto omnibus ad ufficializzare il differimento dei termini in precedenza annunciati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con comunicato del 21 aprile 2023. Più tempo, dunque, è stato concesso:
- per la comunicazione delle somme dovute da parte di Aedr,
- per il pagamento delle somme dovute e dei relativi interessi.
Decreto Omnibus, le nuove date della definizione agevolata
L’articolo 4 del Decreto legge n. 51/2023, pubblicato sulla GU n. 108 del 10 maggio 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”, ha stabilito:
- il differimento al 30 giugno 2023 del termine per la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata (Rottamazione-quater) che era stato fissato, inizialmente, al 30 aprile dalla Legge di Bilancio 2023;
e a cascata:
- il differimento al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) del termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata;
- il differimento dei termini previsti per il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata.
I termini, in quest’ultimo caso, sono stati così rivisti:
- dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 è stata posticipata la scadenza per il pagamento della prima o unica rata;
- in caso di pagamento rateale, si potrà versare il dovuto in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo.
NOTA BENE: In caso di pagamento rateale dal 1° novembre 2023 saranno dovuti interessi al tasso del 2 per cento annuo.
Alla luce di tutto ciò, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione ha aggiornato ed integrato, sul proprio sito internet, le risposte alle domande più frequenti (c.d. FAQ).
Come aderire alla definizione agevolata? Tutti i chiarimenti
Come detto l’articolo 4 del DL n. 51/2023 ha differito al 30 giugno 2023 il termine per presentare la domanda di adesione.
La domanda può essere presentata utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.
Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:
- in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, selezionando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla definizione agevolata;
- in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.
A tutti i contribuenti che hanno aderito entro il nuovo termine, l’Agenzia invierà entro il 30 settembre 2023, una “Comunicazione” di:
- accoglimento della domanda, contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata nella domanda, i moduli di pagamento precompilati, le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata.
Definizione agevolata, come pagare le somme dovute
Specifica la FAQ n. 8 dell’Agenzia delle Entrate e riscossione che i canali per provvedere al pagamento sono i seguenti:
- sito istituzionale;
- app EquiClick;
- domiciliazione sul conto corrente;
- moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
- sportelli bancari;
- uffici postali;
- home banking;
- ricevitorie e tabaccai;
- sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- postamat;
- sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.
ATTENZIONE: I pagamenti sono considerati regolari se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni dalla scadenza.
Ciò vuol dire che, a seguito del differimento stabilito, il pagamento della prima o unica rata in scadenza il 31 ottobre 2023 si considera regolare se eseguito entro il 6 novembre 2023, dato che il 5 cade di domenica.
NOTA BENE: In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
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