Rottamazione bis, dall'Agenzia comunicazione carichi non ancora notificati

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Rottamazione bis, dall'Agenzia comunicazione carichi non ancora notificati

Il decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, prevede la definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle, per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. La domanda può essere inviata online con “Fai D.A. te” entro il 15 maggio 2018.

Entro il 31 marzo 2018, ottemperando alla legge, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha inoltrato ai contribuenti, tramite posta ordinaria, 300mila lettere, senza effetto vincolante, in cui sono indicati i carichi – somme da riscuotere - dell’anno 2017 affidati dagli Enti creditori entro il 30 settembre scorso, per i quali non risulta ancora notificata la relativa cartella/avviso.

Ai contribuenti colpiti dal sisma nel 2016 e 2017 sono indicati, oltre ai carichi dei primi nove mesi del 2017, anche quelli affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 e non ancora notificati anche in ragione della sospensione delle attività di notifica e di riscossione prevista fino al 31 maggio 2018.

Nella missiva il prospetto

Nella comunicazione sono indicati:

  • gli estremi (numero cartella/avviso) con cui poter identificare l’atto di riscossione;
  • l’Ente creditore che ha affidato ad Agenzia delle entrate-Riscossione il carico da riscuotere;
  • l’ammontare del debito affidato per la riscossione.

Un prospetto riporta:

  • il debito che potrebbe essere oggetto di “rottamazione” (quello cioè per il quale ricorrono i presupposti per poter accedere alla definizione agevolata);
  • l’importo da pagare nel caso di adesione alla “rottamazione”;
  • il debito che resterebbe invece escluso dalla “rottamazione” poiché non ne ricorrono i presupposti di legge (ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, e dall’art. 1 del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n.172/2017).

Il debito da pagare per la definizione indicato potrebbe subire variazioni. Dunque, l'importo definitivo verrà comunicato da Ader solo a chi presenterà la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

Intanto, con l’ordinanza 65/2018, la Consulta ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità sollevata dalla Ctr Lombardia sulla legittimità dell’aggio.

Segnalazione anche per la definizione delle liti pendenti

Si registra che alcuni uffici stanno segnalando a contribuenti e professionisti gli importi insufficienti dei primi versamenti per la definizione delle liti pendenti ex articolo 11 del Dl 50/2017.

Il calcolo, per rideterminare le somme dovute e procedere con l'integrazione attraverso il ravvedimento operoso, deve essere fatto dal contribuente o dal suo intermediario in quanto gli Uffici non provvedono a comunicare l’esatto importo dovuto.

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 2 febbraio 2018 - Telefisco. Precisazioni dalle Entrate su rottamazione, iperammortamento e ravvedimento - G. Lupoi

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