Rogatorie in Svizzera senza segreto bancario

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Il Consiglio dei ministri ha approvato, ieri, il disegno di legge di ratifica della Convenzione Onu n. 58 del 2003 e quello esecutivo dell'accordo Ue -Svizzera siglato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. Il primo, definito “anticorruzione” prevede, attraverso un'integrazione dell'art. 322-bis codice penale, la punibilità del corruttore o dell'istigatore che offra denaro o altra utilità a pubblici ufficiali dell'Ue o di altri Stati esteri. Il secondo punta all'ampliamento dell'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale come già disciplinate dalla Convenzione europea del 20 aprile 1959 e da quella sul riciclaggio, la ricerca, la confisca il sequestro dei proventi di reati dell'8 novembre 1990.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 – Ue-Svizzera antifrodi

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