Rivalutazioni. Rata giugno senza proroga
Pubblicato il 04 agosto 2020
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Per chi si è avvalso della proroga ex articolo 1, comma 1053 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), il versamento dell'imposta sostitutiva delle rivalutazioni resta fermo al 30 giugno 2020.
Entro tale data era dovuta la seconda rata per l’affrancamento di valore di aree e partecipazioni non quotate.
La motivazione è nella risposta n. 236/2020 dell’agenzia delle Entrate: il decreto Rilancio non proroga i termini di versamento dell'imposta sostitutiva dovuta a seguito della rivalutazione dei titoli posseduti alla data del 1° gennaio 2019, ma riapre nuovamente i termini per avvalersi della procedura di rivalutazione anche con riferimento ai titoli posseduti alla data del 1° luglio 2020.
Dunque, nessun decreto per l’emergenza COVID-19 ha prorogato la scadenza del 30 giugno 2020 fissato dal comma 1053 della legge n. 145/2018, per il versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta da chi si è avvalso della procedura di rivalutazione dei titoli posseduti al 1° gennaio 2019.
Avendo saltato la seconda rata il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso. Se avesse saltato la prima sarebbe decaduto dal beneficio: la prima (o unica) rata non può formare oggetto di ravvedimento.
Rivalutazioni. Possibilità per l’istante: rivalutare nuovamente
Se ci si vuole avvalere dei nuovi termini - ex articolo 137 del decreto Rilancio - l'articolo 7, comma 2, lettere ee) ed ff) del dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011, prevede che:
- "ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata. [...]
- ff) i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata;".
- edotto.com - Edicola del 3 luglio 2020 - Dl Rilancio: “Premio a chi paga” e Durc prorogati - Bonaddio
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