Rivalutazione dei terreni. Indicazione del valore periziato nell’atto notarile

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Rivalutazione dei terreni. Indicazione del valore periziato nell’atto notarile

La legge di Bilancio 2018 ha reiterato la possibilità di procedere alla rivalutazione dei terreni pagando la prima rata il 30 giugno 2018.

Il valore rideterminato costituisce il valore normale minimo utile per il calcolo della plusvalenza e costituisce anche la base imponibile su cui calcolare le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

In tale situazione sorge la questione riguardante l’indicazione del valore periziato nell'atto notarile e la sua eventuale assenza.

Sul punto il notariato ha rilasciato uno Studio - n. 32-2017/T – intitolato “Novità in materia di plusvalenze immobiliari: aspetti notarili”, approvato dalla Commissione Studi Tributari il 9 marzo 2017 e pubblicato sul sito della categoria. Tra gli argomenti trattati nel documento, anche le novità in materia di rideterminazione del costo fiscale dei terreni e dei rapporti tra corrispettivo e valore di mercato.

Per quanto riguarda le conseguenze della mancata indicazione e del non allineamento tra valore di rideterminazione periziato (maggiore) e prezzo (inferiore), lo studio sottolinea che, secondo una interpretazione della Corte di cassazione, la mancata indicazione nel rogito di vendita del valore del cespite e della perizia giurata non osta a che il contribuente possa utilizzare la procedura di rideterminazione del costo fiscale iniziale del bene. Lo stesso vale per il mancato allineamento del valore con il prezzo di vendita.

Invece per il Fisco la mancata indicazione nel rogito del valore periziato comporta la possibilità che venga effettuata una rettifica riguardante la determinazione della plusvalenza. La stessa conseguenza è prevista anche per il non allineamento tra valore di rideterminazione periziato (maggiore) e il prezzo di vendita (inferiore).

Il notariato trova che l’orientamento condivisibile sia quello della Corte di cassazione e non quello dell’agenzia delle Entrate.

Però, in caso di scostamenti poco significativi, si è precisato che, anche omettendo di indicare il valore periziato nell’atto, non si andrà incontro ad alcuna plusvalenza tassabile.

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