Rivalutazione con tre opzioni

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Al fine di coniugare la difficile convivenza tra sfera civilistica e tributaria in materia di ammortamento con le novità introdotte dai diversi decreti fiscali che si sono succeduti (manovra d’estate, e d’autunno) sono state prospettate tre possibili opzioni. Il trattamento contabile dell’ammortamento dei terreni, per i quali, dall’esercizio in corso al 4 luglio 2006, è scattato l’impossibilità di dedurre quote e canoni di leasing, ha obbligato, di fatto, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili a separare terreni ed edifici. Inoltre, il decreto 262/06 ha precisato che per ciascun fabbricato, il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo, al netto di quelle già dedotte nei periodi d’imposta precedenti “calcolate sul costo complessivo”. Questo significa che l’intero fondo di ammortamento iscritto in contabilità è imputato al fabbricato e, fiscalmente, lo scorporo riguarda solo il valore lordo del terreno. Tuttavia si possono ipotizzare tre comportamenti nella gestione contabile dello “scorporo” dei fabbricati dai terreni. Le opzioni possibili sono le seguenti:

 

- eliminazione dal bilancio del fondo ammortamento riferito al terreno;

- impostazione fiscale che prevede di ammortizzare il fabbricato anche in bilancio;

- impostazione civilistica che prevede che il fondo ammortamento riferito al terreno sia attribuito al terreno stesso mentre il fabbricato è ammortizzato civilisticamente per la parte restante.

 

L’articolo riporta un esempio pratico per chiarire il concetto.

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