Rivalutazione aree edificabili: per utilizzare la proroga occorre versare il credito d'imposta
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 12 ottobre 2012
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L'Agenzia delle entrate offre importanti chiarimenti ai contribuenti che hanno beneficiato della rivalutazione per le aree fabbricabili non ancora edificate (Legge n. 266/2005) ma che non hanno provveduto, entro i successivi 5 anni dalla rivalutazione, ad effettuare le costruzioni.
La risoluzione n. 94 dell'11 ottobre 2012 analizza le conseguenze alla luce del differimento del termine di altri 5 anni operato dal comma 8-ter, dell'art. 29, della legge n. 14/2012 (di conversione del D.l. n. 216/2011).
In base alla norma, il mancato utilizzo edificatorio entro il quinquennio - che, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, scadeva il 31 dicembre 2010 – comportava la decadenza dai benefici della rivalutazione e la conseguente irrilevanza del maggior valore iscritto, a cui seguiva il riconoscimento di un credito per l’imposta sostitutiva pagata e la liberazione del saldo attivo.
Però, dopo ben oltre un anno dalla scadenza suddetta, è intervenuta la proroga a dieci anni del termine per l’uso edificatorio delle aree fabbricabili. Ciò comporta, affermano le Entrate, che coloro che non hanno edificato nell'originario termine di cinque anni, possono continuare a beneficiare della disciplina sulla rivalutazione delle aree fabbricabili.
In sostanza, chi ha riportato il valore fiscale delle aree a quello ante rivalutazione e ha utilizzato, in tutto o in parte, il credito d’imposta con conseguente liberazione del saldo attivo, può seguire due strade:
- se non intende fruire del nuovo termine decennale, non è tenuto a ripristinare i maggiori valori fiscali delle aree per allinearli ai valori di bilancio. Il saldo attivo rimane una posta non vincolata e può utilizzare il credito per l’imposta sostitutiva pagata;
- se intende avvalersi della proroga, deve versare il credito d’imposta - maturato a decorrere dal 1° gennaio 2011 e utilizzato in compensazione - entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2012, non applicando le sanzioni ma solo gli interessi legali (2,5% dal 1.1.2012).
Nella seconda ipotesi, vi sarà il riconoscimento fiscale dei valori iscritti in bilancio e la ricostituzione del saldo attivo di rivalutazione.
- ItaliaOggi, p. 29 - Rivalutazioni light – Poggiani - www.fiscooggi.it
- fiscooggi.it - Rivalutazione aree fabbricabili: duplice via per il contribuente - De Juliis
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 33 - Aree edificabili, credito da riversare - Tosoni - www.confartigianato.it
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