Ritocco alle rendite di inabilità

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Il decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 1° aprile 2008, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 131 della “Gazzetta Ufficiale” n. 118 del 21 maggio, contiene le tabelle – revisionate – dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle in favore dei superstiti dei lavoratori infortunati. La revisione è disposta dall’articolo 39, comma 1, del Testo unico Inail approvato con Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, che stabilisce che le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti devono essere soggette a revisione almeno ogni cinque anni. Nel momento in cui si accerta che dall’infortunio o dalla malattia professionale deriva un’inabilità permanente tale da ridurre l’attitudine al lavoro in misura superiore al 10% per l’infortunio o al 20% per la malattia professionale viene erogata una rendita di inabilità rapportata al grado dell’inabilità stessa.
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