Ritocchi in fattura dal 2008

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La direttiva 2006/69/CE, pubblicata in “Gazzetta Ufficiale” dell’Unione europea il 12 agosto scorso, apporta modifiche alla sesta direttiva, n. 77/388/Cee. Le variazioni, in vigore dal 13 agosto, opereranno solo dopo l’adozione degli atti di legge e regolamenti di recepimento dei Paesi membri, che dovranno esser vigenti non oltre il 1° gennaio 2008. Tra le novità di maggior rilievo, la facoltà data agli Stati Ue d’assumere come base imponibile il valore normale del bene o della prestazione, in deroga alla regola generale che tassa il valore del corrispettivo pattuito tra le parti. Una possibilità circoscritta alle ipotesi in cui tra le controparti risulti assente il normale conflitto d’interessi perchè vincolate da legami, ad esempio, familiari, personali, di associazione, di proprietà o finanziari, compreso l’eventuale rapporto tra datore e dipendente. La direttiva ritiene possibile solo in tali casi il rischio di accordi tra le parti finalizzati alla sottofatturazione, per cui gli Stati vengono autorizzati ad assumere come base imponibile il valore normale. Facoltà che è vietata in tutte le altre ipotesi, al fine di contrastare le frodi e l’evasione fiscale nel comparto Iva.        

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