Ritocchi alla disciplina Irap. TFR tra le spese deducibili
Pubblicato il 02 luglio 2015
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La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ha introdotto diverse e significative modifiche alla disciplina dell'Irap, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Decreto Irap). I soggetti Irap, a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2014, possono portare in deduzione integralmente dalla base imponibile il costo sostenuto per il lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le altre deduzioni previste dall’articolo 11 del D.Lgs 446/1997, ovvero:
- i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- la deduzione forfetaria e i contributi assistenziali e previdenziali per i lavoratori a tempo indeterminato;
- le spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratti di formazione e lavoro, personale addetto alla ricerca e sviluppo;
- le indennità di trasferta, per la parte che non concorre al reddito del dipendente, sostenute dalle imprese di autotrasporto merci;
- la deduzione per le imprese con componenti positivi non superiori a 400mila euro, e la deduzione per l’incremento della base occupazionale.
Quando la somma delle deduzioni già previste è inferiore al costo del lavoro spetta, dunque, un'ulteriore deduzione fino alla totale copertura della spesa sostenuta.
La deducibilità Irap sul costo del lavoro introdotta dalla Legge di Stabilità è prevista anche per i contratti a tempo indeterminato in somministrazione, mentre è esclusa per i dipendenti agricoli a tempo determinato con almeno 150 giornate lavorative.
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