Rito societario non bilanciato

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costituzionale, con la sentenza n. 321 depositata ieri, boccia la parte del nuovo modello del processo societario che limita in maniera eccessiva il diritto dell’attore, ovvero ha dichiarato illegittimo l’articolo 8, comma 2, lettera a), del Dlgs n. 5 del 2003. L’obiettivo della velocità del processo, spiega , non deve compromettere il principio d’uguaglianza tra le parti o pregiudicare il diritto di difesa preservati dalla Costituzione. La questione verte sulla richiesta di fissazione dell’udienza entro 20 giorni dalla propria costituzione da parte del convenuto che può arrivare anche prima che l’attore abbia potuto replicare e prima della scadenza del termine; tale istanza determina la decadenza dell’attore dal potere di proporre nuove eccezioni, di precisare domande ed eccezioni già proposte e di sollecitare nuove acquisizioni istruttorie. Il punto contestato è recato dalla lettera a) dell’articolo citato in cui si permette l’estensione dell’area della questione da decidere, senza nello stesso tempo mettere l’attore nelle condizioni di far valere le proprie ragioni. 

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 – Liti societarie con più tutele - Cerisano

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