Rito Fornero e apprendistato non sono compatibili

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Il Tribunale di Roma, con la sentenza del 5 marzo 2014, stabilisce che il rito Fornero non si applica nei casi di recesso dall'apprendistato.

I giudici evidenziano come il recesso per scadenza del termine di apprendistato non rientra tra le ipotesi di licenziamento regolate dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, alle quali può essere invece applicato il nuovo rito sommario (consulta l'articolo di Edicola "Il rito Fornero si applica anche ai licenziamenti collettivi").

Non è accolta la richiesta di pagamento della differenza retributiva che si sarebbe verificata nel caso in cui il rapporto di apprendistato sarebbe stato convertito in rapporto ordinario: tale fattispecie costituisce un fatto diverso dal licenziamento e non è quindi contemplato dal rito Fornero.

D'altronde, nelle motivazioni si sottolinea come trattare la domanda non rientrante nella sfera di applicazione dell'art. 18 con il rito speciale sarebbe contrastante con la finalità del legislatore.

Intento era infatti individuare una corsia preferenziale solo per le cause aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento “destinate all'eventuale applicazione della tutela statutaria”.
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