Ritenute omesse, competente il giudice del luogo della sede sociale effettiva

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La competenza per territorio in relazione al reato di omesso versamento di ritenute certificate di cui all'articolo 10 bis del Decreto legislativo n. 74/2000 è determinata dal luogo in cui il reato è consumato.

Così, posto che il citato reato si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il pagamento previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta relativa all'anno precedente, il luogo di consumazione del reato coincide con quello in cui si compie, alla scadenza del termine previsto, l'omissione del versamento imposto dal precetto normativo.

E tale luogo, regolarmente, coincide, per le società, con quello dove si trova la sede effettiva dell'impresa, intesa come centro della prevalente attività amministrativa e direttiva di organizzazione, corrispondente o meno con la sede legale.

Si deve, infatti, avere riguardo al principio di effettività.

E' quanto precisato dai giudici della Cassazione nel testo della sentenza n. 535 depositata il 9 gennaio 2015.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 16 - Omessi versamenti: la sede effettiva individua il giudice – Iorio, Mecca

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