Ritardi nei pagamenti delle forniture, interessi di mora e penalità fuori dall’Iva del cedente

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La Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, con il parere n. 7 del 23 marzo 2011, fornisce risposta ad un quesito in merito al trattamento ai fini Iva degli interessi di mora e delle penalità in ambito commerciale per ritardi nei pagamenti delle forniture.

Si spiega che, se esse sono previste contrattualmente, il cedente o prestatore può addebitare le somme dovute dal debitore allo stesso escludendole dalla base imponibile Iva. Infatti, benché la base imponibile Iva consti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore alle condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti, in caso di somme aventi natura risarcitoria addebitate alla controparte, le stesse si valutano in modo autonomo, ex art. 15 del Dpr 633/1972, potendosi considerare escluse dalla base imponibile. Questo deriva dal fatto che tali somme non hanno natura di controprestazione per la cessione o per la prestazione a cui fanno riferimento, ma rappresentano semplici movimenti finanziari, non rilevando ai fini del volume di affari né con riferimento alla formazione dello status e del plafond disponibile previsto per i cd. “esportatori abituali”.
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 - Mora fuori dall'imponibile Chance Iva per il cedente - Poggiani

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