Ristrutturazione edilizia. Detrazione al 36% anche per le fatture in acconto

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Il sottosegretario all’Economia, Vieri Ceriani, con il question time n. 5-06801 del 9 maggio, risolve il dubbio circa la corretta fatturazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, soggetti a detrazione fiscale in misura pari al 36% nel limite massimo di 48mila euro per unità immobiliare.

Si ricorda che l’articolo 7, comma 2, lettera r) del Decreto legge n. 70/2011, è intervenuto modificando in parte le condizioni per il godimento del beneficio, abrogando le disposizioni per cui le detrazioni Irpef potevano essere applicate solo nel caso in cui il costo della manodopera fosse evidenziato in fattura.

Il dubbio avanzato in sede parlamentare riguardava tutti quegli interventi di ristrutturazione iniziati prima dell’entrata in vigore dell’abrogazione disposta dal dl 70/2011, per i quali erano state emesse fatture in acconto senza alcuna specificazione del costo della manodopera.

Il sottosegretario al ministero dell’Economia ha ribadito che non spetterà alle fatture a saldo, emesse dopo l’abrogazione, sanare il vizio di mancata indicazione del costo della manodopera di quelle in acconto. Il contribuente, pertanto, potrà beneficiare della detrazione piena anche in presenza di fatture non riportanti l’indicazione separata del costo della manodopera. L’abrogazione dell’obbligo di indicazione separata del costo della manodopera ha, infatti, valore retroattivo sulle fatture in acconto emesse prima dell’entrata in vigore del Dl 70/2011 e, di conseguenza, per il contribuente non vi sarà più alcun obbligo al riguardo anche per le fatture emesse a saldo dopo l’entrata in vigore del citato decreto legge.

Con il question time n. 5-06800, si scioglie il dubbio sull’eventuale esenzione dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili in favore del compendio immobiliare trasferito con il decreto ministeriale 15 dicembre 2004 al fondo immobili pubblici.

Nella risposta parlamentare del 9 maggio, si legge che l'eventuale esenzione trova applicazione solo nel caso in cui gli stessi immobili, a loro tempo già oggetto di esenzione dal tributo locale, mantengano una destinazione ad uso pubblico o finalizzata all'erogazione di servizi pubblici. L’imponibilità su detti immobili tornerà in maniera piena nel momento in cui gli stessi perderanno il requisito della destinazione/finalità ad uso pubblico.

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