Risparmio energetico a doppia via
Pubblicato il 04 dicembre 2006
Condividi l'articolo:
La legge Finanziaria 2007 prevede nuove detrazioni per il risparmio energetico (commi dal 66 all’82 dell’articolo 18) che si presentano come un’alternativa, più conveniente per il contribuente, rispetto al 36%, dato che esse non sono circoscritte alle abitazioni o comunque ai condomini con prevalente destinazione residenziale. A tal proposito si può ricordare come gli interventi complessi per la riduzione di costi possono accedere al beneficio più elevato del 55%, così come anche la sostituzione della caldaia con un modello a condensazione può essere fatta rientrare nella nuova detrazione.
Vantaggi permangono anche per le ristrutturazioni in generale. Salvo ripensamenti dell’ultima ora, è infatti prevista la proroga per tutto il 2007 dello sconto Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia ed è confermata l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% sui lavori edili, manutenzione ordinaria e straordinaria comprese (commi 104 -105 dell’articolo 18 del Dl Finanziaria 2007). Per le detrazioni sono applicabili, cioè, le regole fissate lo scorso agosto dall’articolo 35, commi 19 e 35-quater del Dl 223/06, che le limitava al 31 dicembre 2006. Anche se l’agevolazione è ora rinnovata, la legge Finanziaria fissa però a 48 mila euro per unità contributiva (e non per contribuente) il limite massimo di spesa detraibile. Inoltre, la detrazione Irpef del 36% spetta a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. Il beneficio spetta anche al familiare che sostiene le spese di ristrutturazione, pur se non è proprietario dell’immobile. Analogo discorso vale per il semplice affittuario, purchè abbia un contratto d’affitto regolarmente registrato e gli estremi della registrazione siano indicati nell’apposita casella del modello di comunicazione.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: