Risparmiatore sempre informato del diritto di recesso
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 04 aprile 2014
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Senza l'informazione il contratto di risparmio è nullo.
Diritto di recedere
Il diritto di recesso che spetta al risparmiatore ai sensi dell'articolo 30, comma 7, del Decreto legislativo 658/1998 nel caso di contratti fuori sede, si applica sia nell'ipotesi di vendita di strumenti finanziari per i quali l'intermediari ha assunto un obbligo di collocamento nei conforti dell'emittente che nel caso di semplice negoziazione di titoli.
Inoltre, la previsione introdotta dal Decreto legge n. 69/2013 secondo cui il diritto di recesso del risparmiatore dai contratti di investimento stipulati fuori sede spetta anche nel caso di operazioni di negoziazione di titoli per conto proprio conclusi dopo il 1° settembre 2013, non costituisce interpretazione autentica e non ha l'effetto di sanare l'eventuale nullità di contratti stipulati in passato privi dell'avviso all'investitore dell'esistenza del diritto di recesso.
È quanto precisato dai giudici di Cassazione nel testo dalla sentenza n. 7776 del 3 aprile 2014.
- ItaliaOggi, p. 25 – Recesso, informazione obbligatoria - Ferrara
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