Risoluzione consensuale oltre il secondo giorno non festivo soggetta a imposta di registro proporzionale

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La Commissione tributaria provinciale di Como, con la sentenza n. 46/1/2013, ha respinto il ricorso avanzato da un notaio contro un avviso di liquidazione per imposte di registro ipotecarie e catastali a lui notificato a seguito del rogito dell’atto di risoluzione consensuale di un contratto di compravendita immobiliare con retrocessione dell'immobile al precedente venditore; il professionista aveva ritenuto che questo atto fosse soggetto ad imposta di registro in misura fissa quando, per contro, secondo il Fisco, andava applicata un’imposta di tipo proporzionale.

Nel caso in esame, in particolare, l’atto di risoluzione consensuale del contratto di compravendita era stato redatto oltre il secondo giorno non festivo successivo a quello di conclusione del contratto originario. E in applicazione dell’articolo 28 del Dpr 131/1986 – ricordano i giudici provinciali - la risoluzione del contratto è soggetta all'imposta fissa di registro solamente quando dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto medesimo, oppure se stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 4 - Risoluzione del contratto con prelievo proporzionale - Barison

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