Rischi Iva sulla posa in opera
Pubblicato il 18 giugno 2007
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Nell’applicazione del “reverse charge” in edilizia, in vigore dal 1° gennaio 2007, è necessario capire bene la distinzione tra le forniture con posa in opera (cessioni) e gli appalti o i contratti d’opera (prestazioni), in quanto l’inversione contabile non si applica nella prima ipotesi, ovvero nella posa in opera. Tale distinzione è fondamentale anche per la possibilità di accedere all’agevolazione Iva del 4 o 10 %. A tal proposito, nell’articolo si offre una disamina sul tema con le eccezioni del caso contemplate dal Fisco. Si mette in luce, inoltre, come la circostanza che l’inversione contabile si debba applicare solo alle prestazioni di servizi rese da subappaltatori sulla base di contratti d’appalto o d’opera abbia generato confusione derivante dal linguaggio non tecnico utilizzato nel settore.
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