Riscatto alloggi sociali. Decreto Mit in Gazzetta
Pubblicato il 09 agosto 2017
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E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 183 del 7 agosto 2017 – il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 21 giugno 2017, recante “Clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto e modalità' di determinazione e fruizione del credito d'imposta”.
Esso disciplina, in particolare, l’acquisto della proprietà (o anche riscatto) dei c.d. alloggi sociali da parte degli assegnatari, dopo un periodo di permanenza nell'alloggio a titolo di locazione e dietro corresponsione di un canone calmierato, che andrà imputato “in conto prezzo” al momento dell’acquisto.
Riscatto entro 10 anni, ma non prima di 7
Il riscatto in questione, innanzitutto, può essere esercitato solo dai conduttori nel cui nucleo familiare non vi sia (nel territorio regionale) la proprietà di altro immobile adeguato alle esigenze abitative del nucleo medesimo. Ed ancora, il Decreto Mit prevede che il riscatto sia esercitato entro dieci anni dall'inizio della locazione – ma non prima di sette anni - mediante trasmissione di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata al locatore, e che il relativo atto di trasferimento sia stipulato entro 120 giorni dal ricevimento di detta dichiarazione. Dopodiché, il riscattante non può rivendere l’immobile prima che siano decorsi almeno cinque anni da siffatto acquisto.
Corrispettivo, canone in conto prezzo fino al 20%
Riguardo al corrispettivo dovuto per il riscatto, è previsto che sin dal contratto di locazione occorre stabilire quanta parte del canone sia destinata ad essere imputata al prezzo di riscatto – nel caso si intenda esercitare questo diritto – con il limite, tuttavia, che in conto prezzo può essere destinata una quota non superiore al 20% del canone. Infine, sin dal contratto di locazione, devono essere oltretutto riportati eventuali vincoli che la convenzione comunale impone di imprimere sulla circolazione degli alloggi sociali una volta che siano stati riscattati (ad esempio, prezzo massimo per la loro eventuale rivendita, canone massimo per la loro eventuale locazione, ecc.), nonché la previsione dell’estinzione di detti vincoli, mediante pagamento di una somma da parte del riscattante in favore del Comune (in tal caso l’immobile è sciolto dallo status di alloggio sociale e rientra nella contrattazione del libero mercato).
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