Riscatti parziali per cassintegrati

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La Covip, con un parere in merito all’interpretazione dell’articolo 14, comma 2, lettera b) del Dlgs 252/05, afferma che l’aderente alla previdenza complementare in cassa integrazione guadagni a zero ore per un periodo di almeno un anno può chiedere al suo fondo pensione il riscatto della sua posizione per il 50% del montante maturato al momento. Dunque, è permessa a tale lavoratore la richiesta del riscatto parziale anche prima dello scadere dell’anno di cassa integrazione a zero ore, ma a partire dal suo inizio, attestandone la durata.
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