Risarcimento da dissesto Parmalat, decisione al giudice italiano

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Le Sezioni Unite Civili di Cassazione, con l'ordinanza n. 16065 del 14 luglio 2014, si sono pronunciate con riferimento all'individuazione del foro competente in una causa di risarcimento dei danni ex articolo 2043 c.c. promossa da società di investimento nei confronti di banche e società finanziarie del Gruppo Parmalat a seguito del dissesto delle società del Gruppo medesimo.

I giudici di legittimità, in particolare, hanno sottolineato come, nella specie, il nesso tra l'azione esercitata dalle società attrici e i giudici italiani fosse evidente in considerazione del fatto che il Gruppo Parmalat fosse italiano, che in Italia si fosse aperta la procedura di amministrazione straordinaria della società del Gruppo a seguito dell'insolvenza delle stesse, che in Italia fosse stata esercitata l'azione penale in relazione alle responsabilità attribuite agli organi sociali per il dissesto del gruppo, che in Italia si fosse indiscutibilmente realizzato il collegamento probatorio e funzionale tra la causa petendi dell'azione delle attrici e i fatti dedotti in giudizio.

Sulla base di queste considerazioni è stata respinta la doglianza avanzata dalle banche e società finanziarie coinvolte che, avendo sede principale all'estero, intendevano negare la giurisdizione del giudice italiano.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 41 - In Italia il foro sui risarcimenti Parmalat - Maciocchi

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