Risarcimento al condomino per i rumori molesti dell'ascensore

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Il condomino esposto direttamente ed immotivatamente, in ragione della vicinanza, a fonti di emissione acustica che emettano rumori superiori a quelli normativamente fissati a tutela indifferenziata della collettività – nella specie dei rumori provenienti dall'ascensore dello stabile - è legittimato, in ogni caso, ad avanzare domanda inibitoria e risarcitoria.

E' la conclusione a cui sono giunti i giudici di Cassazione con sentenza n. 26898 del 14 dicembre 2011 accogliendo il ricorso presentato da una signora che, lamentando l’incessante rumore dell’ascensore condominiale, aveva promosso un'azione al fine di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni subiti nonché la condanna del condominio ad intervenire con dei lavori di insonorizzazione.

La Corte, dopo aver precisato come “il contenimento delle emissioni, di qualsiasi genere, entro i livelli massimi fissati dalle normative di tutela ambientale e nell'interesse della collettività, non costituisce circostanza sufficiente ad escludere in concreto l'intollerabilità delle correlative immissioni” ha poi concluso che, comunque, ”il superamento di detti livelli, da assumersi quali criteri minimali di partenza ai fini del giudizio di tollerabilità o meno, deve ritenersi senz'altro illecito”.
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