Ripresa dei versamenti, gli adempimenti non finiscono mai
Pubblicato il 27 agosto 2020
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Successivamente alla sospensione dei versamenti previdenziali, disposti con un susseguirsi di decreti legge attuati per contenere le conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Istituto previdenziale, con il messaggio 20 luglio 2020, n. 2871, illustra le modalità con le quali i contribuenti potranno procedere ad effettuare i versamenti previsti, per ciascuna gestione previdenziale ed in scadenza al 16 settembre 2020.
L'importo dei contributi previdenziali oggetto di sospensione potrà essere versato in unica soluzione, alla predetta scadenza, ovvero in quattro rate di pari importo (entro il giorno 16 di ogni mese) e non inferiori ad € 50,00 per ciascuna gestione.
Aziende con dipendenti
Come preannunciato, la quadratura dell'importo sospeso ed indicato nella denuncia contributiva DM10 avverrà con il pagamento del modello F24 compilando la "Sezione INPS", codice contributo "DSOS", ed indicando la consueta matricola previdenziale dell'azienda seguita dal codice di sospensiva utilizzato per la rilevazione del credito (N966 - N967 - N968 - N969 - N970 - N971 - N972 - N973).
Codice sede |
Causale contributo |
Matricola INPS/Codice INPS/ Filiale Azienda |
Periodo dal |
Periodo al |
Importi a debito versati |
XXXX |
DSOS |
PPNNNNNCCN9XX |
mm/aaaa |
mm/aaaa |
|
Ove l'azienda abbia avuto accesso a più sospensioni con medesima scadenza di restituzione dovranno essere compilati più righi del modello F24, uno per ogni periodo/periodi di oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti.
Codice sede |
Causale contributo |
Matricola INPS/Codice INPS/ Filiale Azienda |
Periodo dal |
Periodo al |
Importi a debito versati |
XXXX |
DSOS |
PPNNNNNCCN967 |
02/2020 |
03/2020 |
|
XXXX |
DSOS |
PPNNNNNCCN970 |
04/2020 |
04/2020 |
|
Artigiani e commercianti
Ai sensi dell'art. 18, Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, sono stati interessati dalla sospensione, ricorrendone i requisiti della diminuzione del fatturato, i contributi fissi dovuti per la prima rata dell'annualità 2020 degli artigiani e degli esercenti attività commerciali in scadenza il 18 maggio 2020. Tali soggetti o i loro intermediari avranno l'onere di presentare un'apposita istanza di sospensione valida anche, eventualmente, come domanda di rateazione. Pertanto, sia che il contribuente decida di pagare in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 sia che intenda avvalersi della rateazione prevista, ai fini di una corretta gestione della regolarità contributiva, dovrà essere presentata un'apposita istanza di sospensione attraverso la procedura "Rateazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19". La ripresa dei versamenti potrà avvenire utilizzando la codeline reperibile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa - Dilazioni: "Mod. F24 Covid 19" dove è possibile scaricare il modello F24 precompilato da utilizzare per il versamento.
Committenti della gestione separata
Come per le precedenti gestioni, anche i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno indicato la sospensione della contribuzione nel flusso Uniemens con gli appositi codici istituiti, dovranno procedere a compilare la "Sezione INPS", del modello F24 nel seguente modo:
Codice sede |
Causale contributo |
Matricola INPS/Codice INPS/ Filiale Azienda |
Periodo dal |
Periodo al |
Importi a debito versati |
XXXX |
C10/CXX |
|
mm/aaaa |
mm/aaaa |
|
Il riordino delle sospensive
Rif. normativo |
Caratteristiche |
Periodo di competenza |
Cod. UniEmens - Lav. dipendenti |
Cod. Uniemens - Committenti G.s. |
Termini di versamento |
Art. 8, co. 1, lett. b), D.L. 9/2020; Circ. INPS n. 37/2020 |
Imprese turistico -ricettive; agenzie di viaggio e tour operator |
02/2020 03/2020 |
N967 (C.A. "7L") |
Valore "25" |
Entro il 16 settembre, anche in 4 rate di pari importo |
Art. 61, comma 2, D.L. 18/2020; Circ. INPS n. 52/2020 |
Elenco di attività da lett. b) ad r) |
02/2020 03/2020 |
N967 (C.A. "7L") |
Valore "25" |
Entro il 16 settembre, anche in 4 rate di pari importo |
Art. 61, comma 2, lett. a) e art. 61, comma 5, D.L. 18/2020; Circ. INPS n. 52/2020 |
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche |
02/2020 03/2020 04/2020 |
N968 (C.A. "7M") |
Valore "26" |
Entro il 16 settembre, anche in 4 rate di pari importo |
Art. 62, comma 2, D.L. 18/2020; Circ. INPS n. 52/2020 |
Esercenti attività con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 |
02/2020 |
N969 |
Valore "27" |
Entro il 16 settembre, anche in 4 rate di pari importo |
Art. 18, commi 1 e 2, D.L. 23/2020; Mess. INPS n. 1754/2020 |
Esercenti attività con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, e con riduzione di fatturato di almeno il 33% sul rispettivo mese di marzo e/o aprile 2019 |
03/2020 04/2020 |
N970 (C.A. "7G") |
Valore "28" |
Entro il 16 settembre, anche in 4 rate di pari importo |
Art. 18, commi 3 e 4, D.L. 23/2020; Mess. INPS n. 1754/2020 |
Esercenti attività con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, e con riduzione di fatturato di almeno il 50% sul rispettivo mese di marzo e/o aprile 2019 |
03/2020 04/2020 |
N971 (C.A. "7G") |
Valore "29" |
Entro il 16 settembre, anche in 4 rate di pari importo |
Art. 18, comma 5, D.L. 23/2020; Mess. INPS n. 1754/2020 |
Soggetti costituiti dopo il 31 marzo 2019 |
03/2020 04/2020 |
N972 (C.A. "7G") |
Valore "30" |
Entro il 16 settembre, anche in 4 rate di pari importo |
Domanda di rateazione
La comunicazione di volontà di avvalersi della rateazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, dal titolare o dal legale rappresentante ovvero dagli intermediari abilitati, per le sopradette gestioni, attraverso l'applicazione reperibile da "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19".
La procedura, in presenza dello stesso codice fiscale, consente di trasmettere un'unica comunicazione per tutte le posizioni afferenti e sopra indicate. Per le sezioni "Datore di lavoro con dipendenti" e "Gestione separata committenti" dovranno essere indicati i campi relativi al codice di sospensione, al periodo della stessa, nonché l'importo dei contributi dovuti.
QUADRO NORMATIVO |
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