Riposi giornalieri a tappe

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L’interpello n. 13/2008 del ministero del Lavoro risponde a due istanze presentate da Confindustria e Banca d’Italia, che chiedevano se fosse possibile derogare al principio di consecutività del riposo giornaliero di 11 ore anche con riferimento all’ipotesi di interruzione durante la reperibilità del lavoratore. Il ministero del Lavoro risponde affermativamente, facendo richiamo anche alla giurisprudenza comunitaria che ricorda che il servizio di pura reperibilità non rientra nell’orario di lavoro se non per il tempo in cui comporta l’effettiva prestazione lavorativa (Corte di giustizia Ue, sentenza 303/2000). Inoltre, il richiamo ad un precedente interpello (n. 31/2007) serve per ricordare che, in caso di interruzione del riposo giornaliero o settimanale a causa di prestazioni da rendere in regime di reperibilità, il periodo di riposo decorre “nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa, rimanendo escluso il computo di ore eventualmente fruite”. Aggiunge ora il Ministero che il principio della consecutività può essere derogato nei riposi giornalieri dalla contrattazione collettiva o accordi conclusi a livello aziendale, a condizione che vengano previsti periodi di riposo compensativo o, comunque, una protezione appropriata.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 46 – Riposi giornalieri a tappe – Cirioli

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