Riordino per alcuni codici tributo
Pubblicato il 23 giugno 2017
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Un rilevante riordino è stato effettuato dall’Agenzia delle Entrate in materia di codici tributo a seguito di modifiche a norme operative.
Con risoluzione n. 76 del 22 giugno 2017 sono stati soppressi 18 codici tributo, ridenominati due e per altri sono state previste limitazioni delle funzioni. Le soppressioni e le modifiche saranno operative dal 20 luglio 2017.
Soppressioni
Le eliminazioni attengono a fattispecie non più attuali come: contribuenti minimi, imposte collegate all’Irpeg, imposta sostitutiva per nuove iniziative produttive, credito per il bonus straordinario famiglie.
La risoluzione specifica che se fosse necessario effettuare il versamento di somme a titolo di IRPEG, potranno essere utilizzati i corrispondenti codici tributo dell’IRES.
Esposizioni limitate
Tra i codici tributo per i quali non sarà più consentito esporre importi a credito compensati vi sono:
- “1061” denominato “Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell’articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973”;
- “1665” denominato “Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o partecipazione di controllo o di collegamento”;
- “1705” denominato “Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero”;
- “1807” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sulle riserve e fondi in sospensione d’imposta”.
Per i codici 1710 e 1711 (imposta sostitutiva, rispettivamente, sui redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e sui redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale), in sede di compilazione dell’F24, occorrerà indicare nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” della sezione Erario anche il mese di riferimento, nella forma “00MM”.
Codici ridenominati
I codici tributo 4040 e 6780 avranno nuove denominazioni:
- 4040, “imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio o da beni sequestrati – Sezione XVI Quadro RM – Modello RPF 2017”;
- 6780 “credito d’imposta sul valore dei contratti di assicurazione e sulle riserve matematiche dei rami vita – DL 24/09/2002, n. 209, art. 1, comma 2 e comma 2-sexies”.
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