Rinnovo della concessione? Precedente concessionario sullo stesso piano degli altri partecipanti

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Secondo i giudici del Consiglio di stato – sentenza n. 6132 del 21 novembre 2011 - il concessionario di un bene demaniale non può vantare – salvo se non diversamente disposto nell’atto concessorio- alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto; ne consegue che il relativo diniego, qualora esplicitato nei limiti ordinari della ragionevolezza e della logicità dell'agire amministrativo, non necessiti di ulteriore motivazione, né implichi alcun “diritto d'insistenza” allorché la Amministrazione intenda procedere ad un nuovo sistema d'affidamento mediante gara pubblica o comunque procedura comparativa.

In definitiva – si legge nel testo della decisione - in sede di rinnovo di una concessione, il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di altro soggetto richiedente lo stesso titolo “con possibilità di indizione di una gara al riguardo senza necessità di particolare motivazione con riferimento alla richiesta di rinnovo”.
Allegati Anche in
  • Il Sole24Ore – Norme e Tributi, p. 9 – Concessioni solo tramite gara – Barbiero

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