Rimborso tasse somme restituite

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Rimborso tasse somme restituite

La Stabilità 2014 ha decretato – modificando l’art. 10, comma 1, lettera d-bis) del Tuir - la deducibilità dal reddito complessivo delle “somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi”. Il contribuente può scegliere, in alternativa ed irrevocabilmente, la richiesta di rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto.

Per l'operatività della misura il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha stabilito le modalità con cui procedere con il DM 5 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88/2016, in vigore dal 16 aprile 2016.

La procedura, istanza in carta libera

Il contribuente può chiedere il rimborso dell’importo determinato applicando all’intero ammontare delle somme non dedotte l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito ex art. 11 del Tuir.

L’istanza è presentata in carta libera agli uffici territoriali dell’Agenzia nel termine biennale ex art. 21, comma 2 del DLgs. 546/92.

Tale termine decorre:

  • generalmente, dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state restituite le somme;
  • per i contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è avvenuta la restituzione;

  • per i contribuenti che negli anni 2013 e 2014 hanno restituito al soggetto erogatore somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e che per le stesse somme non hanno fruito, in tutto o in parte, della deduzione dal reddito complessivo dalla data di entrata in vigore del decreto.

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 7 gennaio 2014 - Stabilità 2014, le competenze indebite restituite si deducono anche in anni successivi - G. Lupoi

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