Rigore contro i pirati della strada

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Il ministro dell’Interno, con la circolare n. 300/a/1/35690/101/3/3/9 del 26.5.2008, disponibile sul sito www.poliziamunicipale.it, ha chiarito le modifiche apportate dal decreto legge 92/08 in materia di sinistri stradali e guida alterata da alcool e sostanze stupefacenti.

Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, il veicolo del conducente alterato che supera la soglia consentita per legge (1,5 g/l di alcool nel sangue) è sempre sottoposto a sequestro preventivo e con la condanna alla misura di sicurezza della confisca, a meno che il mezzo non appartenga ad un soggetto estraneo al reato. Detta misura sarà applicata indipendentemente dall’eventuale arreco di danni a cose e/o persone e anche in caso di patteggiamento e di sospensione condizionale della pena. Nel caso, invece, di presenza di tasso alcolico nei limiti consentiti, il veicolo di proprietà del conducente sarà sottoposto al fermo per un periodo di 90 giorni. Tale misura verrà applicata anche agli autisti di ciclomotori e motoveicoli.

In riferimento alla guida sotto l’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, la pena è quella stabilita per la guida in stato di ebbrezza col superamento del limite consentito per legge, con la peculiarità che il mezzo sequestrato potrà essere affidato direttamente al conducente, ma solo quando sia svanito l’effetto dell’alterazione. L’Autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 321/3-bis c.p.p., potrà disporre la successiva variazione della custodia.

Nel caso, infine, di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per il controllo della guida alterata in generale, la polizia provvederà immediatamente al ritiro della patente di guida, mentre la sospensione o la revoca della stessa, oltre il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, potranno essere disposti solo con la sentenza di condanna.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 44 – Rigore contro i pirati della strada – Manzelli

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