Riforma del processo penale: decreto attuativo in arrivo
Pubblicato il 05 agosto 2022
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Nella seduta di ieri, 4 agosto 2022, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di un decreto legislativo volto all'attuazione della Legge delega di riforma del processo penale (Legge n. 134/2021).
L'intervento è finalizzato a rafforzare il diritto, per vittime e imputati, a una ragionevole durata del processo e a raggiungere l’obiettivo di ridurre la durata media dei processi penali del 25% entro il 2026, per come stabilito con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Le nuove misure riguardano tre fronti: procedura penale, sistema sanzionatorio penale e giustizia riparativa.
Processo penale: novità su PPT, indagini preliminari, riti alternativi, udienze filtro
In primo luogo, per quel che concerne l'ambito processuale penale, le novità coinvolgono tutte le fasi del giudizio, dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo in absentia, ai giudizi di impugnazione, fino all’esecuzione penale.
Esse si sostanziano, in primo luogo, nell'implementazione del processo penale telematico (PPT) durante tutto il percorso processuale, dalla trasmissione dei fascicoli tra uffici giudiziari alle notificazioni che avverranno, in via principale, con modalità telematiche idonee ad assicurare l’identità del mittente e del destinatario.
Da segnalare, a seguire, la rimodulazione dei termini di durata massima delle indagini preliminari: si prevede, sul punto, l’introduzione di un meccanismo di "discovery degli atti" teso ad evitare la stasi del fascicolo, nell’interesse di indagati e vittime.
Al fine, inoltre, di ridurre i tempi di durata delle stesse indagini, è prevista una sola possibilità di loro proroga, per 6 mesi, per le ipotesi di particolare complessità delle investigazioni.
Viene estesa, altresì, l'applicazione dei riti alternativi (patteggiamento, giudizio abbreviato, decreto penale di condanna, giudizio immediato), valorizzandone la funzione deflattiva.
Il rito del patteggiamento, così, è esteso anche alla confisca facoltativa e alle pene accessorie.
Aumentano anche i filtri per la celebrazione dei processi e, in particolare:
- nell’udienza preliminare, prevista per i reati più gravi, il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere, quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;
- è introdotta un’udienza predibattimentale per i reati meno gravi, con citazione diretta a giudizio.
Con riferimento alla fase dell'appello, si prevede l'inammissibilità del ricorso in caso di mancanza di specificità dei motivi e l'inappellabilità delle sentenze di condanna al lavoro di pubblica utilità, applicabile in sostituzione di pene detentive inflitte fino a tre anni.
Sistema sanzionatorio: esecuzione, pene sostitutive, messa alla prova
La riforma del sistema sanzionatorio è stata messa a punto perseguendo due obiettivi:
- diversificare e rendere più effettive le pene;
- incentivare la definizione anticipata del procedimento.
E' stata elaborata, dunque, una generale riforma del sistema di esecuzione e di conversione delle pene pecuniarie, con revisione organica e di sistema delle misure sostitutive delle pene detentive brevi.
La detenzione breve per condannati fino a 4 anni è quindi sostituita con pene sostitutive quali pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare e semilibertà, che potranno essere applicate subito dal giudice di cognizione, all’esito di un’udienza di "sentencing", sul modello di quella anglosassone.
Le pene sostitutive, tuttavia, non saranno applicabili ai reati di criminalità organizzata e a quelli di cui all’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario.
A seguire, viene ampliato l’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con “messa alla prova”, che interesserà anche un insieme circoscritto di reati puniti con pena non superiore a sei anni.
Il pubblico ministero, se lo riterrà opportuno, potrà proporre all’indagato/imputato la messa alla prova, ottenendo in questo modo la definizione anticipata del procedimento.
Particolare tenuità del fatto, le novità
Novità anche per l’istituto della particolare tenuità del fatto, rispetto al quale:
- l’ambito di applicabilità viene esteso ai reati con pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni;
- viene attribuito rilievo alla condotta susseguente al reato;
- vengono esclusi dalla relativa applicazione alcuni reati, tra cui la violenza sessuale, lo stalking e tutti i reati di violenza contro le donne e di violenza domestica riconducibili alla Convenzione di Istanbul, i reati in materia di stupefacenti, la corruzione e i più gravi reati contro la pubblica amministrazione, l’incendio boschivo;
- sarà il giudice a valutarne in concreto l'applicabilità, senza alcun automatismo;
- la causa di non punibilità sarà inapplicabile in caso di comportamento abituale.
Da ultimo, si segnala l'estensione del regime di procedibilità a querela per alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio.
Giustizia riparativa accanto al processo penale
Al processo penale, nell’interesse delle vittime dei reati, è poi affiancata la giustizia riparativa, vale a dire "ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore".
Il testo messo a punto, in linea con la legge delega, fornisce per la prima volta una cornice normativa a prassi già diffuse, sulla base della legislazione europea e internazionale, con istituzione di centri per la giustizia riparativa in ogni Corte d’appello e coinvolgimento degli enti locali.
Lo schema di decreto passa ora al Parlamento per i pareri delle commissioni Giustizia di Camera e Senato, ai quali seguirà l’approvazione in via definitiva del testo da parte dell'Esecutivo.
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