Riforma dello sport, cosa cambia dal 1° gennaio 2023 per il settore dilettantistico
Pubblicato il 24 novembre 2022
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Salvo proroghe in extremis, il prossimo 1° gennaio 2023 entreranno pienamente in vigore tutte le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernenti il riordino e la riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici ma, soprattutto, in tema di lavoro sportivo.
L’intento del progetto di riforma – specie in tema di lavoro – è quello di ampliare le tutele per i lavoratori del settore dilettantistico, la cui disciplina, oggi, è ancorata – nella stragrande maggioranza dei casi – alle scarne disposizioni in materia di trattamento fiscale delle somme/rimborsi erogati da Società Sportive Dilettantistiche e Associazioni Sportive Dilettantistiche. Si tenta, allora, di contemperare gli interessi in gioco: la necessità di aumentare le tutele per i lavoratori sportivi dilettantistici; non appesantire di ulteriori oneri di gestione i rendiconti, specie nelle realtà di piccole o micro dimensioni.
Costituzione degli enti sportivi e trattamento degli utili
Tra le rilevanti novità della riforma, anche alla luce del correttivo varato con il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, pubblicato in G.U. n. 256 del 2 novembre 2022, gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in una delle seguenti forme giuridiche:
- associazioni sportive prive di personalità giuridica ai sensi degli artt. 36 e ss., Codice Civile;
- associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato;
- società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, Codice Civile;
- enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’art. 4, comma 1, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all’art. 10 della novella legislativa.
Gli enti sportivi dilettantistici devono, chiaramente, affiliarsi annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva.
Tra gli elementi sostanziali della riforma vi è un nuovo concetto di “assenza di fini di lucro”, esplicitamente disciplinato dall’art. 8 del decreto legislativo in commento, a mente del quale laddove l’ente sportivo dilettantistico sia costituito sotto forma di società di cui al Libro V, titoli V e VI, Codice Civile, è possibile destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate in esercizi precedenti, ad un aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nonché – ai sensi del comma 4 – l’ammissione del rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato.
Il lavoratore sportivo
L’art. 25 stabilisce che assume la qualifica di lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico o sportivo, il preparatore atletico ed il direttore di gara che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. Rientra, altresì, in tale definizione ogni tesserato, ai sensi dell’art. 15 del medesimo decreto legislativo, che svolge verso un corrispettivo, mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti valutate come necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva. Restano escluse le mansioni di carattere amministrativo-gestionale, appositamente disciplinate dall’art. 37.
A seconda delle caratteristiche con cui si sviluppa il rapporto di lavoro, l’attività prestata potrà essere ricondotta al lavoro subordinato, al lavoro autonomo ovvero ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409, Cod. Proc. Civile.
NOTA BENE: Ai sensi del sesto comma, art. 25, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare la propria attività nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio e previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.
Differenze tra professionismo e dilettantismo
Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale o prevalente, ed in via continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato, salvo la riconduzione al lavoro autonomo laddove ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
- l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni sportive tra loro collegate ed entro un breve lasso di tempo;
- lo sportivo non sia contrattualmente vincolato sulla frequenza a sedute di preparazione e/o allenamento;
- la prestazione oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le otto ore settimanali oppure i cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
Sul punto, la disposizione appare analoga a quanto già previsto dagli artt. 3 e 4, legge 23 marzo 1981, n. 91.
Specificatamente per il settore professionistico, il contratto di lavoro deve avere forma scritta ad substantiam, secondo la predisposizione di un format aggiornato ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle categorie interessate, conformemente all’accordo collettivo stipulato. Entro sette giorni dalla stipula, la società dovrà depositare il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l’approvazione. Laddove vengano sottoscritti anche ulteriori contratti inerenti i diritti all’immagine o concernenti promo-pubblicitarie, comunque connessi al lavoratore sportivo, andranno depositati anche detti accordi.
ATTENZIONE: Nel caso in cui il contratto individuale dello sportivo professionista contenga clausole difformi e peggiorative rispetto a quanto stabilite dal c.d. contratto tipo, queste verranno sostituite di diritto da quest’ultimo.
Nell’area del dilettantismo, il rapporto di lavoro sportivo è, invece, disciplinato dall’art. 28, secondo cui la prestazione resa dal lavoratore sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, ancorché continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alle manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline associate e degli Enti di promozione sportiva.
Quanto ai conseguenti adempimenti burocratici, le associazioni e le società destinatarie delle prestazioni sportive avranno l’obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche ex art. 6, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. Tale comunicazione equivarrà, a tutti gli effetti, a quella delle comunicazioni Unilav. Sono esclusi da detta comunicazione i compensi non imponibili ai fini fiscali e previdenziali.
NOTA BENE: Per le collaborazioni coordinate e continuative in trattazione vi è, altresì, l’obbligo di istituzione del Libro Unico del Lavoro telematico che sarà reso disponibile in un’apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.
Tali adempimenti (sia la comunicazione che l’eventuale LUL telematico) parrebbero essere subordinati all’adozione di apposite misure tecniche e protocolli informatici da adottarsi entro il 1° aprile 2023.
Nel caso in cui il compenso annuale sia inferiore all’importo di euro 15.000, non vi è l’obbligo di emissione del prospetto paga.
Prestazioni volontarie
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e Salute S.p.A., possono avvalersi di prestazioni rese da volontari per le attività istituzionali o amatoriali. Le prestazioni dei volontari possono essere dirette allo svolgimento dell’attività sportiva, alla formazione, alla didattica ed alla preparazione degli atleti.
Tali prestazioni non potranno essere retribuite in alcun modo e potranno, eventualmente, dar diritto ai soli rimborsi spese documentati relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, per le attività prestate al di fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
Rapporti di co.co.co. amministrativo-gestionale
L’attività amministrativo-gestionale resa in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, Cod. Proc. Civile.
I lavoratori, così inquadrati, saranno soggetti agli obblighi assicurativi INAIL tipici di tale tipologia contrattuale ed all’iscrizione alla Gestione separata INPS (con medesima esenzione per i “primi” 5.000 euro e imponibile ridotto al 50% fino al 31 dicembre 2027). Quanto alla rilevanza fiscale del reddito percepito si applica il comma 6, art. 36, del decreto in commento, sicché concorreranno alla formazione del reddito i soli compensi eccedenti la soglia di 15.000 euro.
Trattamento fiscale e previdenziale dei compensi
Oltre agli obblighi assicurativi INAIL per i lavoratori subordinati sportivi e per i titolari di collaborazione coordinata e continuativa (a cui si applica l’art. 5, commi 2 e 3, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ovverosia con obbligo di adempimenti a carico del committente e premio ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente), di cui si attende la determinazione delle retribuzioni convenzionali e delle relative tabelle tariffarie, cambiano anche le regole in materia di contribuzione previdenziale e trattamento fiscale delle somme e dei compensi percepiti.
In primis, dall’entrata in vigore della disposizione non può più intendersi applicabile la disciplina fiscale di cui all’art. 67, primo comma, lett. m), TUIR. In particolare, ai sensi del comma 6, art. 36, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Laddove l’ammontare dei compensi superasse detto limite, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. A tal fine, comunque, il prestatore di lavoro, all’atto del pagamento, dovrà autocertificare l’ammontare dei compensi percepiti per prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.
ATTENZIONE: Il comma 6-quater, dell’art. 36, prevede che le somme versate ai propri tesserati, n.q. di atleti o tecnici operanti nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, sono inquadrati come premi ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In tal senso, dunque, sarà necessario operare una ritenuta alla fonte determinata nella misura del 20%. |
Quanto all’ambito previdenziale, i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome devono essere iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.
In particolare:
- per i lavoratori già assicurati ad altre forme obbligatorie di previdenza, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura del 24%;
- per i lavoratori non assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura del 25%. A tali lavoratori si applicano, altresì, le aliquote aggiuntive previste dalla Gestione separata sulla base del relativo rapporto.
NOTA BENE: L’obbligo previdenziale scatta esclusivamente per la parte di compenso eccedente i “primi” 5.000 euro annui. Altresì, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo.
Si evidenzia che la riduzione non parrebbe applicarsi alle aliquote aggiuntive in vigore per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia, congedo parentale e disoccupazione.
Dal portale del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sarà possibile effettuare la comunicazione INPS utile ai fini del calcolo dei contributi.
Area dilettantistica – Collaborazioni Coordinate e Continuative |
|||
Compenso annuo |
Contribuzione INPS |
Contribuzione INAIL |
Imposizione fiscale |
Fino a 5.000 euro |
Nessuna (art. 35, c. 8-bis) |
Si (art. 34, c. 3) |
Nessuna (art. 36, c. 6) |
Da 5.000,01 a 15.000 euro |
Si (art. 35, c. 6 e 7) |
Si (art. 34, c. 3) |
Nessuna (art. 36, c. 6) |
Oltre 15.000 euro |
Si (art. 35, c. 6 e 7) |
Si (art. 34, c. 3) |
Si (art. 36, c. 6, secondo periodo) |
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