Ridotto il termine per il completamento della domanda di iscrizione all’Albo dei praticanti
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 14 dicembre 2010
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Sul sito web del Consulenti del lavoro, il 13 dicembre 2010, è stata pubblicata la “circolare Direttiva Servizi praticantato” n. 1044.
Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, con il documento, ricorda che le novità in tema di richiesta di iscrizione all’Albo da presentare ai Consigli dell’Ordine - introdotte dal Decreto Legislativo 23 marzo 2010, n. 59 - sono state trattate in un precedente documento: la circolare n. 1042, del 24 settembre 2010.
L’articolo 45 del citato Dlgs modifica il termine entro cui il Consiglio dell’Ordine deve completare il procedimento di domanda di iscrizione all’Albo, facendolo passare da tre a due mesi. Inoltre, in caso di mancata conclusione del suddetto procedimento nel termine stabilito, la domanda dovrà ritenersi accolta mediante il meccanismo del silenzio assenso.
La Calderone, con la nuova circolare, precisa che il richiamo del silenzio assenso, di cui all’articolo 20 della Legge n. 241/1990, è da intendersi esteso anche alle domande di iscrizione al Registro dei praticanti di cui al D.M. 2 dicembre 1997.
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