Riders, lecita l’installazione di app sugli smartphone per esigenze di lavoro

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Riders, lecita l’installazione di app sugli smartphone per esigenze di lavoro

I datori di lavoro che si avvalgono dei cd. “riders”, ossia i fattorini addetti alla consegna a domicilio di cibo, possono lecitamente installare sullo smartphone dato in dotazione al lavoratore stesso un’app che consente di organizzare meglio il lavoro. A tal fine, però, l'azienda dovrà dare apposita informativa scritta ai lavoratori, ai sensi dell’art. 4, co. 3, della L. n. 300/1970 (cd. Statuto dei Lavoratori), in merito alle modalità di funzionamento, all’effettuazione dei controlli e alle finalità che giustificano la relativa autorizzazione.

A chiarirlo è stato l’INL, con la nota n. 9728 del 12 novembre 2019. Nel caso di specie, una società chiedeva di poter dotare i lavoratori addetti alle consegne di uno smartphone sul quale installare un applicativo, al fine di conciliare le specifiche “esigenze organizzative e produttive”, oltre ad assicurare le esigenze riguardanti la “sicurezza del lavoro”.

Riders, il parere dell’INL

L’INL, dopo aver verificato che l’applicativo non consente una geo localizzazione continua del lavoratore ma essa si attiva solo al momento della consegna della merce e nel caso di richiesta di aiuto da parte dello stesso lavoratore e si chiude successivamente a tale richiesta, ha fornito parere positivo.

È necessario, tuttavia, che si verifichino le seguenti condizioni:

  • le eventuali modifiche alle modalità di funzionamento, di conservazione dei dati e la loro gestione, dovranno essere comunicate e preventivamente autorizzate in conformità al dettato dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori;
  • l'installazione e l'utilizzo dell’applicativo nonché il trattamento, la conservazione e la protezione dei dati e delle informazioni raccolte dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali;
  • l’accesso ai dati raccolti dall’applicativo, consentito solo per le finalità sopra rappresentate, da parte dei soggetti incaricati, deve essere tracciato tramite apposite funzionalità che consentano di sapere a quali dati si accede e la relativa motivazione;
  • i “log di accesso” vanno conservati per un congruo periodo;
  • la conservazione dei dati dovrà avvenire per un periodo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti;
  • l’Ispettorato territoriale si riserva di effettuare eventuali accertamenti in ordine al corretto utilizzo dell’applicativo, conformemente alle specifiche tecniche fornite dall’azienda e allegate al provvedimento autorizzativo.
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