Ricostruzione post calamità: contributo per beni mobili

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Ricostruzione post calamità: contributo per beni mobili

Disponibile nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2024, n. 135, il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 riguardante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.

Il provvedimento aveva ricevuto l’approvazione dal Governo durante la riunione del 10 giugno 2024: la finalità è stata quella di introdurre disposizioni urgenti e necessarie, finalizzate a realizzare alcune specifiche esigenze emerse in sede attuativa, correlate ad interventi di protezione civile e di ricostruzione post-calamità.

Analizziamo le disposizioni del decreto-legge n. 76/2024.

Contributi per beni mobili

Dopo le alluvioni di maggio 2023, è stato deciso di offrire un aiuto finanziario ai proprietari di abitazioni private danneggiate.

Il supporto copre i danni ai beni mobili danneggiati o distrutti e viene calcolato forfetariamente:

  • per la cucina, il massimo contributo disponibile è di 3.200 euro;
  • per ogni altro vano della casa, possono essere concessi fino a 700 euro.

L'importo massimo che una casa può ricevere è di 6.000 euro.

NOTA BENE: Beneficiari sono soggetti privati proprietari degli immobili con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali.

Questi contributi vengono assegnati considerando eventuali compensazioni già ottenute tramite assicurazioni. Questo assicura che il contributo finale rifletta solo il danno non coperto da altre fonti.

Delocalizzazione e acquisto di aree alternative

L’articolo 2 del Dl. n. 76/2024 è dedicato alle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

In particolare si prevede che i contributi previsti dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possano essere destinati anche:

  • all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, qualora occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nello stesso luogo;
  • all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è situato l'immobile danneggiato e non si possa provvedere  alla  ricostruzione nel medesimo luogo.

Nel Dl n. 76/2024 presenti anche disposizioni urgenti per lo svolgimento di grandi eventi internazionali e per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina.

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