Ricorso inammissibile in assenza dell’avviso di ricevimento e di attività difensiva dell’intimato

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Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 425 del 10 gennaio 2013 – la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’articolo 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Conseguentemente, l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’articolo 379 c.p.c. ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio.

In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’articolo 291 c.p.c.
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