Ricorso in cassazione contro decadenza genitori
Pubblicato il 22 novembre 2016
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La Prima sezione civile di Cassazione si è espressa con riferimento ai provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale e alla relativa impugnabilità.
Ad avviso del Collegio, in particolare, l’orientamento secondo cui detti provvedimenti non sarebbero ricorribili in sede di legittimità meriterebbe di essere superato, anche alla luce delle sopravvenute novità legislative.
Pur riconoscendo la natura prettamente non contenziosa dei procedimenti cosiddetti de potestate, andrebbe escluso, per la Corte, che in essi sia preminente, o addirittura esclusiva, un’attività di controllo del giudice sull’esercizio della responsabilità genitoriale che escluda la presenza di parti processuali in conflitto tra di loro.
Superato precedente orientamento
Senza dubbio – continuano i giudici di legittimità nel testo della sentenza n. 23633 del 21 novembre 2016 – la decisione adottata dal giudice può essere immediatamente reclamabile, oltre che revocabile ad istanza del genitore interessato.
Questo, senza contare che il decreto che dispone la limitazione o la decadenza della responsabilità dei genitori incide su diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale.
In definitiva, deve ritenersi che una volta che il tribunale abbia dichiarato i genitori decaduti dalla responsabilità, il relativo provvedimento assuma “attitudine al giudicato rebus sic stantibus, non sia revocabile o modificabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi, e sia pertanto – dopo che la Corte d’appello lo abbia confermato, revocato o modificato in sede di reclamo – anche impugnabile con ricorso per cassazione”.
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