Ricorso contro avviso Accettazione tacita eredità

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Ricorso contro avviso Accettazione tacita eredità

Solamente in presenza di un'attività personale del chiamato all'eredità che sia tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio, sia incompatibile con la volontà di rinunziare e non sia altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, può desumersi un'accettazione tacita di eredità.

Conseguentemente, non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex articolo 460 del Codice civile.

Accertamento al giudice di merito

In questo contesto, spetta al giudice di merito verificare l'esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi, detta indagine, in un accertamento di fatto, da valutare caso per caso, in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione.

Valutazione, questa, non censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto.

Atti meramente conservativi e atti gestori

E' quanto ribadito dai giudici di Cassazione, nel testo della sentenza n. 22017 depositata il 31 ottobre 2016 e con la quale è stato, in particolare, evidenziato come la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta, con riferimento al valore del patrimonio relitto dichiarato nella predetta denuncia, non comportino accettazione tacita della eredità.

Questi atti, infatti, costituiscono solo adempimenti fiscali che, in quanto diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, hanno solo scopo conservativo e rientrano, quindi, tra le operazioni che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'articolo 460 citato.

Diversamente, il ricorso alla Commissione Tributaria contro l'avviso di accertamento del maggior valore notificato dall'Amministrazione Finanziaria e a successiva stipulazione di un concordato per la definizione della controversia, comportano accettazione tacita dell'eredità in quanto atti che, indipendentemente dalle specifiche intenzioni del chiamato alla eredità, non sono meramente conservativi ma tendono alla definitiva soluzione della questione fiscale.

 

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